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Netflix, la sentenza nasce dalla modifica dei prezzi degli abbonamenti

Netflix, la sentenza nasce
dalla modifica dei prezzi
degli abbonamenti

Ricorso del Movimento Consumatori: i consigli dell'avvocata Carla Spataro

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Ho sentito parlare di una sentenza che obbliga Netflix a restituire soldi relativi agli abbonamenti ai clienti. È vero? E perché? 
Mario G.

È proprio vero: si tratta della sentenza n. 4993/2026, pubblicata il 1° aprile 2026.

La causa civile è stata promossa nel 2024 dall’Associazione Movimento Consumatori Aps nei confronti di Netflix Services Italy s.r.l., nella forma dell’azione inibitoria collettiva, con richiesta di cessazione del comportamento, divieto di reiterazione e adozione di provvedimenti ripristinatori di tipo informativo.

Il ricorso si fondava sulla presenza di clausole ritenute abusive nelle condizioni generali di abbonamento fino a gennaio 2024, poi modificate una prima volta proprio nel gennaio 2024 e una seconda nell’aprile 2025.

La vicenda nasce dalla modifica dei prezzi degli abbonamenti, sia in corso di esecuzione che al momento della nuova sottoscrizione. In particolare, tra il 2017 e il 2021 si è registrato un progressivo incremento: il piano “standard” è passato da 10,99 euro a 12,99 euro al mese, mentre quello “premium” da 13,99 euro a 17,99 euro, con un ulteriore aumento intervenuto nel 2024. Le clausole oggetto di contestazione consentivano a Netflix di modificare i piani di abbonamento e i relativi prezzi “di tanto in tanto”, prevedendo un preavviso di 30 giorni e il diritto di recesso per l’utente; di modificare periodicamente anche le condizioni di utilizzo, con analoghe modalità; nonché di sciogliersi unilateralmente da contratti conclusi nell’ambito di offerte promozionali qualora il cliente non fosse ritenuto meritevole.

Successivamente, anche alla luce di precedenti interventi dell’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) del 2021, tali clausole erano state integrate con un generico obbligo di motivazione. L’articolo 33 del Codice del consumo, rubricato “clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore”, al comma 1 stabilisce che “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il comma 2, lettere d) e m), precisa inoltre che si presumono vessatorie le clausole che prevedono un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista dipende unicamente dalla sua volontà, nonché quelle che consentono al professionista di modificare unilateralmente il contratto senza un giustificato motivo indicato nello stesso.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse sufficiente il solo preavviso di 30 giorni unito al diritto di recesso: per essere legittima, la modifica unilaterale avrebbe dovuto essere ancorata a un giustificato motivo chiaramente indicato nel contratto. In mancanza di tale requisito, le clausole sono state dichiarate vessatorie e quindi nulle per violazione dell’art. 33, lett. m), del Codice del Consumo.

Di conseguenza, il giudice ha riconosciuto il diritto dei consumatori che, nell’ambito di contratti sottoscritti dal 2017 al gennaio 2024, abbiano subìto aumenti di prezzo, e dal 2017 all’aprile 2025 modifiche delle condizioni del servizio, alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte e all’eventuale risarcimento del danno. La sentenza, tuttavia, non comporta automaticamente un rimborso immediato e generalizzato, ma apre la strada alle relative richieste da parte degli utenti interessati. Inoltre, il Tribunale ha disposto anche specifiche misure informative e ripristinatorie in favore dei consumatori, rigettando invece la domanda relativa alle pratiche commerciali scorrette.

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