Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
Diritti fondamentali

Il diritto di cronaca e i criteri che escludono il reato di diffamazione

Il diritto di cronaca
e i criteri che escludono
il reato di diffamazione

Libertà di manifestazione del pensiero: il consiglio dell'avvocato Domenico Nicosia

3 MINUTI DI LETTURA





Mi trovo in una situazione che non riesco bene a inquadrare. Di recente un giornale online locale ha pubblicato un articolo su una vicenda del mio paese. Pur senza indicare il mio nome, l’articolo contiene elementi che rendono facilmente riconoscibile la mia persona. Il contenuto riporta fatti in parte inesatti e utilizza espressioni che ritengo offensive, tanto che la cosa mi sta creando problemi anche nei rapporti personali e lavorativi. In questi casi si può parlare di diritto di cronaca o di diffamazione? Il fatto che il nome non sia indicato esclude responsabilità? E cosa posso fare per tutelarmi?
M.

Il diritto di cronaca fa parte delle libertà di manifestazione del pensiero e consiste nel diritto di informare e pubblicare fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico. L’immediato richiamo è all’art. 21 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”. Il delitto di diffamazione è disciplinato dall’articolo 595 del Codice penale e punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

Il confine tra diritto di cronaca e reato di diffamazione è labile ed è stato oggetto di numerose interpretazioni, la giurisprudenza ha individuato tre criteri che escludono il summenzionato reato: la verità della notizia – che deve essere vera o frutto di un diligente lavoro di ricerca; la continenza – l’esposizione dei fatti non deve essere finalizzata al solo discredito, il linguaggio deve essere “pulito”; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto.

In ogni caso, è pacifico che il diritto di cronaca non sia assoluto e possa essere limitato da altri diritti fondamentali come il diritto alla riservatezza e all’immagine.

Dunque, la tutela della dignità umana e della reputazione prevalgono. Grazie all’articolo 51 c.p. rubricato “esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”, il diritto di cronaca rientra tra le cause di esclusione della punibilità. Costituisce comunque un illecito diffondere notizie false, esagerate o tendenziose ai sensi dell’art. 656 c.p.; diffondere atti d’indagine coperti da segreto; diffondere generalità di minorenni coinvolti in un processo. È inoltre sempre considerato reato: procacciarsi notizie che concernono segreti di Stato; procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata; comunicare a più persone qualcosa che offenda la reputazione di un’altra persona, a prescindere dalla verità del fatto raccontato. Per quanto concerne più nello specifico la professione del giornalista il riferimento è all’art. 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 il quale afferma: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”. L’art. 48 della stessa legge disciplina il procedimento disciplinare stabilendo che “Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44”.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

In Primo Piano

Soldi

Tariffe telefoniche più care? «Ecco quanto pagheremo in più a causa della crisi in Medio Oriente»

di Redazione web
Speciale Scuola 2030