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Danno provocato da uno sbalzo di tensione. Come essere risarciti

Danno provocato
da uno sbalzo di tensione.
Come essere risarciti

Elettrodomestici da sostituire: i consigli dell'avvocato Carla Spataro

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Voglio capire come devo muovermi in una situazione che mi ha creato non pochi problemi. Durante un temporale si è verificato un forte sbalzo di corrente che ha colpito l’impianto elettrico della mia abitazione, causando danni a diversi elettrodomestici. In particolare si sono guastati la scheda della caldaia, i condizionatori, il frigorifero, il modem, la linea telefonica, il sistema di allarme, la lavastoviglie e perfino la macchina del caffè. Non potendo fare a meno di questi apparecchi, ho dovuto provvedere subito alla riparazione o, in molti casi, alla loro sostituzione, sostenendo una spesa complessiva di circa 5.000 euro. Ho quindi chiesto il risarcimento alla società elettrica, ma ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta. Cosa posso fare in una situazione del genere? Ho diritto ad ottenere il risarcimento del danno? 
L. M.

Il lettore de “Il Tirreno” pone una domanda molto concreta e tutt’altro che rara: durante un temporale estivo un sovraccarico di corrente ha danneggiato numerosi elettrodomestici della sua abitazione, costringendolo a sostenere una spesa di circa 5.000 euro senza ottenere alcuna risposta dalla società elettrica. Purtroppo si tratta di situazioni che si verificano con una certa frequenza e che generano un dubbio immediato: chi deve pagare questi danni? Nel nostro ordinamento la tutela del consumatore può trovare fondamento sia nella responsabilità generale per fatto illecito (art. 2043 del Codice civile), sia nel rapporto contrattuale che lega l’utente al fornitore di energia, qualificato come contratto di somministrazione ai sensi dell’art. 1559 c.c.

Tuttavia, per comprendere se vi sia diritto al risarcimento, è necessario fare un passaggio ulteriore. Non ogni danno verificatosi durante un temporale è automaticamente risarcibile. Occorre infatti distinguere tra evento naturale imprevedibile ed inevitabile, idoneo a integrare il cosiddetto caso fortuito, e danno invece riconducibile a un malfunzionamento o a carenze della rete elettrica. Sotto questo profilo assume rilievo l’art. 2050 c.c., che disciplina le attività pericolose. La distribuzione di energia elettrica rientra in tale categoria e ciò comporta che il gestore può essere chiamato a rispondere dei danni provocati, salvo che riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli. In altre parole, non è il cittadino a dover provare la colpa del gestore, ma è quest’ultimo che deve dimostrare che il danno è stato determinato da un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Se invece il danno deriva, ad esempio, da difetti degli impianti, scarsa manutenzione della rete o mancanza di adeguati sistemi di protezione rispetto a fenomeni non particolarmente straordinari, allora il risarcimento può essere dovuto. Detto questo, il punto più importante per il lettore è pratico. Non basta chiedere genericamente il risarcimento: è necessario attivarsi in modo corretto e documentato. Occorre inviare un reclamo scritto al proprio fornitore di energia, descrivendo nel dettaglio l’accaduto, indicando i beni danneggiati e allegando tutta la documentazione utile, come fatture di acquisto o riparazione, eventuali relazioni tecniche e fotografie. In mancanza di risposta, oppure in caso di risposta negativa, il consumatore può attivare la procedura di conciliazione nel settore energia, passaggio spesso necessario prima di rivolgersi al giudice.

In conclusione, quindi, il diritto al risarcimento può sussistere, ma non è automatico: dipende dalla concreta causa del danno e, soprattutto, dalla capacità di dimostrarlo.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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