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L’amministratore di sostegno a tutela delle persone fragili

L’amministratore
di sostegno a tutela
delle persone fragili

Lo nomina il giudice con decreto: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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A mia sorella è stata diagnosticata una patologia psichiatrica che al momento non inficia le sue capacità, ma che potrebbe peggiorare. Dunque, per essere sicure che non ci siano problemi in futuro, sia io che lei abbiamo sentito parlare della figura dell’amministratore di sostegno. Di cosa si tratta? 
B. Z.

Nell’ordinamento giuridico italiano esistono diversi strumenti pensati per proteggere le persone fragili, cioè quei soggetti che, per età, condizioni di salute o particolari difficoltà personali, non riescono a gestire da soli in modo pieno i propri interessi. Tra questi, uno dei più importanti è senza dubbio l’amministrazione di sostegno, istituto introdotto per offrire una tutela flessibile e meno rigida rispetto all’interdizione o all’inabilitazione. L’articolo 404 del codice civile prevede infatti che possa essere nominato un amministratore di sostegno in favore della persona che, per effetto di un’infermità oppure di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il punto centrale è proprio questo: non si tratta di uno strumento uguale per tutti, ma di una misura modellata sulla situazione concreta del beneficiario, con l’obiettivo non di sostituirlo sempre e comunque, ma di aiutarlo nei limiti in cui ciò sia davvero necessario. Possono chiedere la nomina, tra gli altri, lo stesso interessato, il coniuge, il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore, il curatore, il pubblico ministero e anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, per i quali la legge prevede uno specifico obbligo di attivazione.

Il ricorso si presenta davanti al giudice competente del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio e deve contenere le indicazioni essenziali previste dalla legge, comprese le ragioni della richiesta e le condizioni personali e familiari dell’interessato. Ricevuto il ricorso, il giudice procede all’audizione personale del beneficiario, salvo i casi in cui ciò sia impossibile, convoca i soggetti interessati e può disporre accertamenti medici o altri mezzi istruttori utili per comprendere quale forma di protezione sia davvero adeguata. All’esito provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo.

Anche la scelta dell’amministratore di sostegno segue un criterio preciso: il giudice deve guardare esclusivamente alla cura e agli interessi del beneficiario. Per questo motivo viene valorizzata anzitutto l’eventuale designazione fatta dallo stesso interessato; in mancanza, si tende a privilegiare i familiari o le persone più vicine, mentre solo quando ciò non sia opportuno si nomina un soggetto terzo.

I poteri dell’amministratore non sono predeterminati in astratto, ma vengono indicati nel decreto di nomina: in alcuni casi potrà limitarsi ad assistere il beneficiario nel compimento di determinati atti, in altri potrà invece rappresentarlo direttamente, specie quando la persona non sia in grado di provvedere da sola nemmeno in parte. In concreto, i compiti possono riguardare sia la cura della persona sia la gestione del patrimonio.

Quanto al compenso, la regola di partenza è quella della gratuità dell’incarico; tuttavia la legge consente al giudice tutelare di riconoscere un’equa indennità, specie quando l’attività sia particolarmente gravosa per entità del patrimonio o difficoltà dell’amministrazione, ipotesi che nella pratica ricorre più facilmente quando venga nominato un professionista esterno alla cerchia familiare.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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