Per riottenere l’immobile bisogna fare ricorso al giudice entro un anno
Come difendersi dallo spoglio: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Buongiorno, mi è successa una cosa che è assurda. Quest’estate sono tornato a casa per un mese. Parlando col mio proprietario di casa. mi aveva chiesto di lasciargli le chiavi per fare qualche lavoro in casa. Soprattutto il terrazzino che era parecchio malmesso. Quando torno, il terrazzo non era stato sistemato ma in casa c’era un’altra persona. Il locatore mi ha risposto che lei gli dà di più.
Ora sono rimasto senza casa e non riesco a trovare nulla.
obassuymichel@. . .
In diritto, quando una persona viene privata dell’immobile o di qualsiasi bene che stava legittimamente possedendo o detenendo, e ciò avviene senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria ma con modalità violente o clandestine, si parla di "spoglio". Per reagire a questa situazione, l’ordinamento mette a disposizione l’azione di reintegrazione del possesso prevista dall’art. 1168 del Codice Civile, che consente al possessore o al detentore non per ragioni di servizio o ospitalità di chiedere al giudice il ripristino immediato della situazione precedente. La legge prevede però un termine preciso e perentorio: l’azione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio, oppure entro un anno dal giorno in cui lo spoglio è stato scoperto, nel caso in cui sia avvenuto in modo clandestino. Decorso questo periodo, l’azione possessoria non può più essere proposta. Perché l’azione sia accolta, occorre provare sia la privazione effettiva del possesso sia l’animus spoliandi, cioè la volontà di ledere l’altrui possesso. Nella pratica, spesso si ritiene sufficiente la semplice privazione contro la volontà del possessore per presumere questo elemento soggettivo: sarà quindi chi ha compiuto lo spoglio a dover dimostrare che riteneva ragionevolmente che il possessore fosse d’accordo alla modifica della situazione. Il requisito soggettivo invece non sussiste quando emerge che, al momento della materiale apprensione del bene, l’autore dello spoglio non era a conoscenza dell’altrui possesso o non aveva alcun elemento per ritenere di agire contro la volontà del possessore, espressa o tacita.Quanto al risarcimento del danno, la questione è più articolata. La possibilità di chiedere un risarcimento esiste, ma è oggetto di un ampio dibattito sia in dottrina sia in giurisprudenza, perché va chiarito se il danno lamentato sia una conseguenza diretta dello spoglio oppure derivi da ulteriori pregiudizi patrimoniali. Il danno infatti non si presume: deve essere specificamente provato nella sua esistenza e nella sua entità. La giurisprudenza distingue due ipotesi: quando il danno lamentato consiste nella sola lesione del possesso, il risarcimento rientra nella tutela possessoria e soggiace anch’esso al termine annuale; quando invece lo spoglio è solo la causa di altri danni ulteriori (ad esempio perdite economiche derivate) , la domanda rientra nell’art. 2043 c.c. e può essere esercitata entro l’ordinario termine di prescrizione quinquennale. La Cassazione, con la sentenza n. 25899/2006, ha confermato questa distinzione, chiarendo che il risarcimento ha natura possessoria solo se il danno coincide integralmente con la perdita del possesso, mentre diventa un’azione aquiliana quando la lesione colpisce altri diritti o interessi patrimoniali del possessore.
Un orientamento ormai consolidato ritiene quindi proponibile l’azione risarcitoria anche oltre l’anno, ma solo quando si dimostri l’esistenza di danni non immediati e non direttamente coincidenti con la semplice privazione del possesso. In sintesi: lo spoglio può essere contrastato in via possessoria entro un anno, mentre la tutela risarcitoria resta possibile, ma solo se il danneggiato prova di aver subito un pregiudizio ulteriore e autonomo rispetto alla mera lesione del possesso.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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