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Tempi di carico e scarico delle merci: Fedespedi e Assiterminal scrivono al Ministero

di Maurizio Campogiani

	(foto di repertorio)
(foto di repertorio)

Le due associazioni intervengono sulle nuove regole fissate nel decreto Infrastrutture e chiedono un incontro sia al Mit che ai presidenti delle commissioni parlamentari

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Le nuove regole per i tempi di carico e scarico delle merci, sancite dal cosiddetto Decreto Infrastrutture continuano a non convincere gli addetti ai lavori. Fedespedi, la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, e Assiterminal hanno inviato, rispettivamente e congiuntamente, note tecniche nonché richieste di chiarimenti e modifiche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai Presidenti delle commissioni parlamentari competenti.

Entrambe le associazioni ribadiscono che l’attuale normativa non risolve le inefficienze strutturali, in particolare nei nodi logistici portuali e aeroportuali, riscontrate dagli operatori nei diversi passaggi della filiera logistica e anzi ha l’effetto di gravare direttamente sul costo della merce, danneggiando la competitività del Sistema Paese.

«La disciplina in questione – dichiara Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi – risponde all’esigenza di una maggiore efficienza nelle operazioni di carico e scarico ma, così come recentemente modificata, continua a generare incertezza applicativa e non tiene conto della complessità operativa dei nodi logistici, in particolare porti e aeroporti. Con la richiesta formale al MIT, ribadiamo la necessità di soluzioni normative che si adattino alla realtà effettiva degli operatori, tutelando al contempo la sostenibilità economica e l’operatività quotidiana delle imprese di spedizioni».

«Eevidente – fa eco Tomaso Cognolato, presidente di Assiterminal – che tutti i soggetti della filiera logistica, siano essi pubblici o privati, hanno interesse a efficientare i servizi per rendere sempre più competitivo il trasporto e la relazione tra committenza e vettori, ma questo obiettivo non si può certo raggiungere attraverso un irrigidimento del sistema che non tiene conto delle molteplici variabili che lo compongono e anche di alcuni distinguo che hanno un valore nella relazione contrattuale e nell’approccio giuridico. I terminal portuali, così come altri nodi logistici e industriali, stanno investendo molto per potenziare la propria flessibilità organizzativa, nessuno ha interesse a stressare il sistema».

Tra gli aspetti più critici evidenziati nelle richieste formali inviate dalle due associazioni al Ministero competente, il primo riguarda la specificità di porti e aeroporti. Per Fedespedi e Assinterminal, non possono essere assimilati a ogni altro nodo logistico, per la complessità delle dinamiche commerciali e operative che si sviluppano presso queste infrastrutture. «In tali casi – spiegano – il contrasto al fenomeno delle attese esula dallo stretto rapporto contrattuale sussistente tra committente e vettore e necessita di appositi strumenti, quali gli accordi di programma promossi dalle autorità preposte al controllo e alla regolazione dell’infrastruttura logistica pubblica. Per tali motivazioni, si ritiene che porti e aeroporti debbano essere esclusi dal campo di applicazione della nuova disciplina».

Il secondo aspetto critico evidenzia che gli operatori che intendono interpretare in senso imperativo le nuove disposizioni non tengono conto della diversità sussistente tra i luoghi di carico, che rende impossibile stabilire un unico limite temporale e un’indennità standard validi per tutti i nodi logistici e per tutti i diversi tipi di trasporti e di merci. Per questo motivo, le due associazioni sostengono il primato del contratto tra le parti quale strumento, unico, che consente di adattare la disciplina al singolo contesto operativo, in deroga alla normativa generale.

L’ultimo elemento è rappresentato dalla franchigia: «Si dissente con forza – concludono Fedespedi e Assinterminal – con forza dall’interpretazione di alcune associazioni di autotrasportatori che suggeriscono di ricomprendere nei 90 minuti anche il tempo per le operazioni materiali di carico e scarico, evidenziando che, al contrario, la normativa prevede che il tempo per caricare e scaricare la merce debba essere indicato nel contratto scritto a libera scelta delle parti. Si chiede che le Istituzioni competenti chiariscano inequivocabilmente che il “periodo di franchigia” corrisponde unicamente al periodo di attesa degli autotrasportatori prima che si verifichino tutte le condizioni utili a effettuare il carico e lo scarico».

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