Il Tirreno

Toscana

Il chiarimento

Curriculum dei funzionari delle Adsp, il pronunciamento dell’anticorruzione

di Maurizio Campogiani

	(foto di repertorio)
(foto di repertorio)

L’Anac ha risposto a un quesito relativamente all’obbligo di pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” anche i dati del personale non dirigente

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Nella sezione “amministrazione trasparente” dei siti delle autorità di sistema portuale deve essere pubblicato il curriculum vitae, compresa la retribuzione, dei quadri qualora le funzioni attribuite siano di carattere dirigenziale. È la risposta che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito a una non precisata Adsp che aveva posto il quesito in merito all’obbligo di pubblicazione del C. V. ai titolari di posizioni organizzative di cui al comma 1-quinques dell’articolo 14 del decreto legislativo 33/2013 e l’applicabilità ai funzionari con qualifica di “Quadri”.

L’Anac, prendendo a spunto il contenuto del decreto legislativo in questione che mirava, proprio in funzione della trasparenza, a rendere pubblici il percorso di studi e professionale nonché le retribuzioni del personale delle amministrazioni pubbliche con incarichi dirigenziali, lo ha confrontato con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle autorità di sistema portuale nella parte in cui individua la figura dei funzionari, divisi tra Quadri A e Quadri B.

Al termine dell’approfondimento ha sancito che per i titolari di incarichi dirigenziali si applicano tutti gli obblighi previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 33/2013, estesi anche ai titolari di posizioni organizzative o di elevata qualificazione con deleghe e/o facenti funzione dirigenziale. Per le posizioni organizzative o di elevata qualificazione e non facenti funzioni dirigenziali deve essere pubblicato soltanto il curriculum vitae.

«La valutazione concernente l’equivalenza di funzioni – svolte dai dipendenti inquadrati nella categoria di “Quadri” rispetto alla tipologia di titolari di Posizioni Organizzative (o elevata qualificazione) – si legge infine nel pronunciamento dell’Anac – è rimessa all’autorità di sistema portuale sulla base del vigente contratto di lavoro e del proprio modello organizzativo; a tal fine occorrerà non limitarsi alla denominazione formale della funzione, ma valutare l’attività concretamente svolta dagli stessi in termini di responsabilità e impatto decisionale».

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