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La multa è nulla nel caso di autovelox privo di omologazione

La multa è nulla
nel caso di autovelox
privo di omologazione

Sentenza della Corte di Cassazione: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

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Nel 2018 ricevo una multa per violazione del Codice della Strada, nello specifico, eccesso di velocità rilevato con un autovelox non omologato. Nel febbraio 2025, sulla base di quel verbale, ricevo un pignoramento. Ho richiesto la sospensione legale della riscossione alla società di riscossione coattiva ed ho anche fatto istanza di annullamento all’amministrazione creditrice, ma l’azione di recupero del credito è proseguita. Cosa posso fare per recuperare l’importo pagato in forza del pignoramento? 
Nicola Q.

Di recente la Corte di Cassazione ha stabilito che le multe elevate dalle Pubbliche Amministrazioni a seguito dell’accertamento dell’eccesso di velocità mediante autovelox non omologati, ma semplicemente approvati, sono nulle.

La Corte, infatti, ha chiarito che omologazione ed approvazione dell’autovelox sono due procedure distinte, con requisiti e finalità diverse.

L’omologazione attesta la conformità del dispositivo di rilevazione della velocità a specifici standard tecnici (dettagliatamente definiti con circolari ministeriali e norme primarie), mentre l’approvazione riguarda una fase preliminare alla verifica della conformità.

In altre parole, l’omologazione dell’apparecchio presuppone la sua approvazione, ma non è detto che il dispositivo approvato superi gli standard tecnici per l’omologazione.

Poiché, dunque, solo il dispositivo omologato è considerato ex lege idoneo a rilevare le infrazioni in modo corretto, a dire della Suprema Corte, la mancata omologazione dell’autovelox rende nullo il verbale di accertamento dell’infrazione rilevata mediante apparecchiatura meramente approvata (Cassazione, ordinanza n. 1332/2025 del 14.5.2025).

Sulla base di questa decisione, sono risultati molteplici i ricorsi introdotti dagli automobilisti (ed accolti dai giudici) che – ricevuto il verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione del codice della strada rilevata mediante autovelox – hanno ritenuto di impugnare l’accertamento e la sanzione dopo aver verificato sul portale on line del ministero delle Infrastrutture che l’apparecchiatura autovelox utilizzata per l’accertamento era semplicemente approvata ma non omologata.

Tuttavia, in assenza di tempestiva contestazione del verbale di accertamento e di accoglimento del relativo ricorso, non si rinviene giurisprudenza che abbia aperto le porte a contestazioni tardive delle multe, ancor più quando il verbale di accertamento – ormai divenuto definitivo ed esecutivo – sia stato trasmesso sul ruolo dell’ente per la riscossione coattiva.

A tal fine, si rammenta che il verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, se non contestato e impugnato entro 60 giorni dalla notifica (o dalla contestazione immediata), acquisisce forza di titolo esecutivo (al pari di una sentenza), con la conseguenza che permette all’ente accertatore di procedere con il recupero coattivo della sanzione elevata al trasgressore, anche mediante il pignoramento eseguito in proprio ovvero attraverso un ente della riscossione.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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