La tragedia
La competenza del giudice non è una scelta delle parti ma è vincolata dalle norme
Codice di Procedura Civile: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Salve redazione. Voglio capire come funziona il nostro sistema giudiziario. In particolare, dovevo avere un pagamento da un cliente e sono stato costretto ad andare in tribunale. Non capisco perché il giudice chiamato a sentenziare sulla mia causa ha dichiarato di essere “incompetente a decidere”. In fin dei conti, i giudici sono giudici, mi dico: dovrebbero saper giudicare su qualsiasi questione. Mi scuso anticipatamente se sbaglio, ma non me ne capacito.
Gaspare
L’istituto della competenza del giudice nel processo civile rappresenta un aspetto cruciale della fase iniziale di una causa e riguarda l’insieme di regole che disciplinano la distribuzione del potere giudiziario tra i diversi uffici giudiziari, come stabilito nel Libro I del Codice di Procedura Civile. La competenza si colloca nella parte "statica" del processo, poiché attiene alla determinazione del giudice competente al momento della proposizione della domanda giudiziale. La competenza del giudice non è una scelta libera delle parti ma è vincolata da criteri specifici, sanciti principalmente dagli articoli 7 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La proposizione della domanda deve avvenire presso l’organo giudiziario competente, determinato in base a criteri di competenza per materia, valore e territorio.
In caso di scelta del giudice sbagliato, la parte convenuta in giudizio può eccepire l'incompetenza del giudice adito, ma deve farlo con la prima difesa utile, ossia nella prima comparizione, indicando il giudice che ritiene competente.
In caso di incompetenza territoriale, si distingue tra il foro inderogabile e il foro derogabile. Nei casi di foro derogabile, le parti possono accordarsi per derogare alla competenza territoriale, ma non alla competenza per materia o valore, che è inderogabile. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, come nelle cause di obbligazioni, vi sono criteri facoltativi di competenza territoriale.
Il foro facoltativo si applica principalmente alle cause relative ai diritti di obbligazione, come stabilito dall'art. 20 c.p.c., che prevede che l'attore possa scegliere di promuovere la causa davanti al giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o dove deve essere eseguita. In tali casi, l’attore ha una discrezionalità maggiore nella scelta del giudice, poiché può adire il giudice di uno dei luoghi individuati dal codice.
Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, l'art. 1182 c.c., terzo comma, stabilisce che l'adempimento deve avvenire al domicilio del creditore. Tuttavia, la giurisprudenza ha discusso a lungo il concetto di obbligazione pecuniaria liquida, ritenendo che solo quelle obbligazioni in cui la somma dovuta sia determinata o determinabile siano considerate obbligazioni pecuniarie liquide. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 17989/2016, hanno chiarito che le obbligazioni pecuniarie liquide sono solo quelle determinate nel titolo o facilmente determinabili mediante un semplice calcolo aritmetico.
L'errata individuazione del giudice competente non pregiudica in modo irreversibile la posizione dell'attore o del ricorrente, poiché l’eccezione di incompetenza può essere sollevata in fase iniziale, permettendo una correzione del procedimento. In questi casi, la domanda giudiziale può essere riproposta dinanzi al giudice ritenuto competente, senza che ciò comprometta il diritto sostanziale. Tuttavia, questo comporta un allungamento dei tempi e un aggravio dei costi del processo.
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