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Crac Sarro di Montecatini, quattro condanne per amministratori e consulente: i nomi e i ruoli

di Pietro Barghigiani

	La sede della Cassazione a Roma
La sede della Cassazione a Roma

L’accusa era di bancarotta fraudolenta documentale

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MONTECATINI. Un fallimento di dieci anni fa che diventa materia d’indagine per la Procura. E nel tempo si trasforma in un processo, arrivato ora al capolinea della Cassazione con il rigetto dei ricorsi degli imputati.

Sfoltito in appello, rispetto alle condanne in primo grado del Tribunale di Pistoia, l’elenco dei reati contestati tra prescrizioni e assoluzioni nel merito, per il fallimento della Sarro Srl di Montecatini avvenuto nel 2016 sono definitive le condanne per bancarotta fraudolenta documentale a carico di quattro persone tra ex amministratori e un consulente.

Per Sandra Rossi, 57 anni, di Montecatini, pena di 3 anni e 4 mesi; di 2 anni per Claudia Rossi, 63 anni, originaria di Pontedera; di 3 anni e 4 mesi per Paolo Laterza, 61 anni, di origini svizzere; e di 3 anni per Vincenzo Fera, 71 anni, professionista di origini calabresi con residenza in Valdinievole.

La responsabilità degli imputati è stata riconosciuta in riferimento a una pluralità di condotte distrattive e dissipative, realizzate nell’ambito della gestione della Sarro Srl, dichiarata fallita il 28 giugno 2016, «operante in un contesto di stabile interrelazione con la Surya Srl, riferibile allo stesso polo familiare, destinataria dei vantaggi economici derivanti dalle operazioni contestate».

Secondo le accuse, confermate dalla Suprema Corte, sono stati accertati i comportamenti ai danni dei creditori consistiti nella concessione in comodato gratuito alla Surya Srl dell’azienda della Sarro Srl, «nonché nell’accollo da parte di questa dei costi di gestione sostenuti nell’interesse della comodataria, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale, come anche le condotte distrattive consistite nella corresponsione di compensi, privi di giustificazione economica o erogati in situazione di conclamata insolvenza, in favore degli stessi imputati con potenziale pregiudizio delle ragioni della massa dei creditori» spiegano i giudici di legittimità romani.

La bancarotta fraudolenta documentale era scattata nel momento in cui era stato iscritto in contabilità un debito fittizio di 477.350 euro della Sarro Srl nei confronti della Surya Srl. Tutti gli imputati sapevano dello stato di insolvenza della Sarro Srl e del pregiudizio che stavano arrecando ai creditori con quell’operazione.

La Suprema Corte dettaglia ruoli e responsabilità: «In particolare, Sandra Rossi e Paolo Laterza ne sono stati ritenuti responsabili quali gestori della società fallita, rispettivamente, nelle vesti, la prima, di amministratrice di diritto e, il secondo, di amministratore di fatto della Sarro Srl – si legge nella sentenza – Claudia Rossi, quale concorrente esterna, limitatamente a quelle operazioni dalle quali la Surya Srl da lei amministrata, aveva tratto diretto beneficio (segnatamente, il comodato gratuito dei beni aziendali della Sarro Srl e l’accollo da parte di questa dei relativi costi di gestione); Vincenzo Fera, quale concorrente morale e materiale, avendo, nella qualità di consulente, fornito un contributo determinante alla ideazione e realizzazione delle operazioni distrattive, pur in assenza di una formale qualifica gestoria».

Fera viene ritenuto il “mentore” dei componenti del consiglio di amministrazione che avevano deliberato la concessione in comodato gratuito dell’intero compendio aziendale in favore della Surya Srl, «con conseguente sottrazione di utilità economiche in danno dei creditori della Sarro Srl come egli avesse tenuto i rapporti con le banche e con il personale e si fosse occupato anche della contabilità aziendale».

Scrivono i giudici che se il consulente «non fosse stato un collaboratore professionale degli amministratori della società fallita investito di funzioni tanto cruciali per la gestione della stessa, peraltro concretamente svolte, non troverebbe alcuna plausibile giustificazione la circostanza che egli, a fronte del compenso annuo pattuito di 10mila euro, avesse effettivamente percepito compensi per importi prossimi a 42mila euro in un arco temporale, peraltro prossimo alla dichiarazione di fallimento, inferiore a due anni. La sproporzione tra il compenso pattuito e quello effettivamente percepito costituisce, infatti, indice sintomatico decisivo del ruolo dispiegato da Fera nell’ambito della gestione societaria e si colloca coerentemente nel complessivo disegno distrattivo ricostruito dal giudice di merito».l

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