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La sentenza

Pontremoli, bambina cadde da cavallo e si ruppe un braccio: risarcita con 25mila euro

di Pietro Barghigiani
Pontremoli, bambina cadde da cavallo e si ruppe un braccio: risarcita con 25mila euro

Il Tribunale ha riconosciuto la negligenza dei gestori nella gestione della piccola durante un campo estivo

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PONTREMOLI. Il salto in sella al cavallo si concluse con un tonfo a terra. E, soprattutto, la rottura del braccio destro. Un infortunio serio che portò la bimba di nove anni prima al pronto soccorso dell’Ospedale Apuano e poi al Meyer di Firenze dove venne operata per ridurre la frattura scomposta dell’omero. Per quella caduta i genitori hanno fatto causa al gestore della struttura ottenendo un risarcimento di circa 25mila euro, spese legali comprese.

Cosa accadde

L’episodio risale al 22 luglio 2021. Il luogo è un centro estivo a Pontremoli ribattezzato “Estate Ragazzi. .. Vita da Ranch” organizzato dalla struttura citata in giudizio. Durante lo svolgimento di un’attività equestre, la “Mountain Trail”, l’operatrice del centro «consentiva e induceva la minore, priva di specifica esperienza, a superare a cavallo un ostacolo artificiale; nel corso di tale manovra la bambina veniva disarcionata, rovinando al suolo e impattando violentemente sull’arto superiore destro» si legge nella sentenza.

La sentenza

Il giudice del Tribunale di Massa ha accertato «una grave colpa organizzativa e commissiva nella gestione dell’attività cui ha partecipato la minore». Non è servito ai gestori del centro sostenere che la bimba indossava il caschetto e il corpetto protettivo, montava un cavallo d’indole mansueta e aveva già eseguito l’esercizio in precedenza. «Sono del tutto inidonee a integrare l’esimente del caso fortuito o a dimostrare l’adozione di tutte le cautele idonee a evitare il danno» sottolinea il Tribunale. Si tratta di un equipaggiamento minimo e indispensabile, «ma non elimina il rischio di fratture agli arti tipicamente connesse al disarcionamento ed inoltre, sottoporre una bambina di nove anni, priva di “perizia equestre”, al superamento di un ostacolo, rappresenta scelta imprudente e sproporzionata all’età ed alla capacità dell’allieva». Escluso anche il concorso di colpa della piccola dal momento che a quell’età non possiede l’autonomia tecnica e valutativa «per sindacare la pericolosità di un esercizio propostole o autorizzato dall’adulto preposto alla sua vigilanza – conclude la sentenza -. La perdita di equilibrio durante il salto di un ostacolo da parte dell’allieva non costituisce affatto un evento imprevedibile ed eccezionale (caso fortuito) , bensì il realizzarsi del rischio tipico e prevedibile dell’attività, che l’operatrice avrebbe dovuto prevenire astenendosi dal far eseguire la manovra di salto o adottando presìdi di assistenza materiale immediata». Nella causa, il gestore aveva chiamato in causa l’assicurazione, ma il danno non risulta coperto dalla polizza. Il risarcimento è tutto a carico dei gestori dell’azienda. l


 

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