Lucca, tifoso rossonero non era sul posto degli scontri: Daspo annullato
La decisione del Tar dopo il provvedimento della questura della durata di 5 anni. La sentenza integrale
LUCCA. Annullato il Daspo di 5 anni a un tifoso della Lucchese per gli scontri avvenuti il 23 febbraio 2025 tra ultras rossoneri e del Perugia sull’A12 , nei pressi dell’area di servizio “Versilia Est”.
Per il Tar l’uomo, residente a Lucca, non era sul posto. “In considerazione del fatto che, se gli scontri sono terminati intorno alle 16,20 e se il telefono del ricorrente attesta che alle 17,16 lo stesso si trovava in Lucca presso la sua abitazione, non può che ritenersi improbabile che in questo breve arco temporale lo stesso ricorrente possa essere riuscito a far rientro nel proprio luogo di residenza – si legge nella sentenza -. È allora evidente che il provvedimento impugnato, lungi dall’essere supportato da elementi indiziari idonei a collocare il ricorrente sul luogo degli scontri, sia basato su deduzioni prive di un minimo di supporto probatorio”.
LA SENTENZA INTEGRALE
Pubblicato il 19/06/2026
N. 01300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3186 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Spadafora, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lucca,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,
domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Lucca
(N.-OMISSIS-), adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data al
sig. -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto, ex art. 6 della l.
401/89, per la durata di anni 5 (CINQUE) “di accedere…all'interno degli
stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si
svolgono manifestazioni sportive del gioco del calcio calendarizzate e
pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico (serie
A, B, C-Lega PRO), dilettantistico (serie D, Eccellenza, Promozione, 1°
2° e 3° Categoria) nonché giovanile, anche amichevole e/o per finalità
benefiche (con arbitri di qualsivoglia federazione), nonché alle partite
della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane o estere che
verranno disputate nel territorio nazionale e all'estero.
E' fatto altresì divieto a -OMISSIS--OMISSIS-, per la
stessa durata, nello specifico di accedere ai luoghi interessati alla
sosta, al transito o al trasporto delle persone che partecipano o
assistono alle manifestazioni sportive della Squadra della Lucchese
Libertas ed in particolare: ove tali incontri si disputino presso lo
stadio "Porta Elisa" a Lucca
è fatto divieto, nelle quattro ore precedenti e nelle tre ore
successive allo svolgimento delle suddette manifestazioni sportive, di
accedere alle strade e piazze meglio specificate e dettagliate nel
provvedimento questorile:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno
2026 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Lucca
(N.-OMISSIS-), adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data,
con il quale viene fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, per la
durata di anni 5 (CINQUE) “di accedere…all’interno degli stadi e di
tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono
manifestazioni sportive del gioco del calcio calendarizzate e
pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico (serie
A, B, C-Lega PRO), dilettantistico (serie D, Eccellenza, Promozione, 1°
2° e 3° Categoria)”.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene la
violazione dell’art. 6 comma 1 L. 401/89 (come modificato dall'art. 6 L.
377/01) e il venire in essere di profili di eccesso di potere per
difetto ed inesistenza dei presupposti, nonché per travisamento ed
erronea valutazione dei fatti.
Il Questore di Lucca
avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia partecipato agli
scontri descritti nel provvedimento di DASPO e avvenuti presso l’Area di
Servizio “Versilia Est” dell’Autostrada A12 il 23 febbraio 2025.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 2 dicembre
2025 e con ordinanza n. 707/2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza
cautelare.
All’udienza del 10 giugno 2026 i difensori del
ricorrente hanno rinunciato all’istanza di rinvio in precedenza
depositata, insistendo per l’accoglimento del ricorso che, pertanto, è
stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, risultando evidente un difetto di istruttoria nell’identificazione del ricorrente.
1.1 Il daspo è fondato su quanto avvenuto il 23
febbraio 2026 sulla carreggiata dell’Autostrada A12 direzione nord, nei
pressi dell’area di servizio “Versilia Est”, laddove un gruppo di ultras
perugini, diretti allo stadio di Chiavari, aveva atteso nel parcheggio,
sul retro del fabbricato dell’Autogrill, il passaggio del gruppo
avversario dei tifosi della Lucchese, diretti allo stadio di Sestri
Levante,
In tale frangente le pattuglie della Polizia Stradale,
tempestivamente intervenute, si erano viste costrette, a tutela della
pubblica incolumità, a bloccare temporaneamente l’intera corsia
direzione nord, con conseguente interruzione, per un lasso di tempo
significativo, della regolare circolazione autostradale.
1.2 La partecipazione del ricorrente a detti scontri
sarebbe dimostrata da due elementi e, precisamente riconducibili, ad un
video ripreso da un automobilista di passaggio e, ancora, da alcuni
messaggi presenti sul telefono e relativi ad un gruppo “whatsapp”.
1.3 Per quanto riguarda il video va evidenziato come
quest’ultimo sia del tutto insufficiente a identificare il ricorrente,
essendosi in presenza di immagini della durata di pochissimi secondi
realizzate da un’autovettura in marcia e, dunque, di pessima qualità.
1.4 Nemmeno è utile a confermare la presenza del
ricorrente la circostanza che dallo stesso video si rilevi che il
soggetto ripreso indossava una felpa che, circa quattro mesi prima, il
ricorrente aveva postato sul proprio profilo facebook e, ciò,
considerando che la felpa “postata” (di colore rosso e nero) integra un
capo di abbigliamento del tutto comune, privo di elementi di
riconoscimento.
1.5 Anche l’annotazione di Polizia del -OMISSIS- conferma detta incertezza, in quanto si afferma in modo dubitativo che “il soggetto, indossante una per corporatura e vestiti indossati, POTREBBE individuarsi nel noto -OMISSIS- -OMISSIS-”.
1.6 Nessun ulteriore elemento è possibile desumere dai messaggi whatsapp,
in quanto non risulta dimostrato che questi ultimi si riferiscano agli
scontri poi avvenuti, essendosi in presenza dell’utilizzo di un
linguaggio generico e dal quale risulta impossibile a superare il
requisito minimo del “più probabile che non”, suscettibile a costituire il presupposto minimo per l’adozione del provvedimento impugnato.
1.7 Anche dall’esame delle celle telefoniche è la stessa Questura di Lucca che conferma come il ricorrente sia rimasto nella propria abitazione di residenza, essendosi affermato che “dall'analisi
del traffico telefonico/telematico generato in data -OMISSIS-,
nell'intervallo temporale di interesse investigativo, …l'utenza in uso
ad -OMISSIS-SIMONE non sollecita celle dislocate nella zona della
Versilia, che potrebbero essere agganciate dai soggetti che hanno preso
pare agli scontri”, rilevando ancora che “SEMBREREBBE che, al
momento della partenza da Porcari (LU), luogo di ritrovo almeno di un
minivan della tifoseria lucchese, -OMISSIS--OMISSIS-abbia spento il suo
dispositivo per poi riaccenderlo solo quando ha fatto rientro a Lucca”.
1.8 Detta argomentazione deve essere valutata in
considerazione del fatto che, se gli scontri sono terminati intorno alle
16:20 e se il telefono del ricorrente attesta che alle ore 17.16.29 lo
stesso si trovava in Lucca
presso la sua abitazione, non può che ritenersi improbabile che in
questo breve arco temporale lo stesso ricorrente possa essere riuscito a
far rientro nel proprio luogo di residenza.
1.9 È allora evidente che il provvedimento impugnato,
lungi dall’essere supportato da elementi indiziari idonei a collocare il
ricorrente sul luogo degli scontri, sia basato su deduzioni prive di un
minimo di supporto probatorio.
2. E’ noto che secondo un costante orientamento giurisprudenziale “ai
fini dell'adozione della misura amministrativa di prevenzione del
D.A.SPO., al pari di quelle adottate in materia di prevenzione
antimafia, non è richiesta la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che
le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento
ma una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e
concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico
improntato ad una elevata attendibilità (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 5731 del 03/08/2021)”.
2.1 Alla luce di quanto emerso appare fondata e
assorbente la censura di difetto d’istruttoria, con la conseguenza che
il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento
impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati.
Condanna l’Amministrazione ora costituita al pagamento
di euro 3.000,00 (tremila//00) nei confronti del ricorrente, oltre
oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui
all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria
di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
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