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La sentenza

Livorno, Scarpa condannato per bancarotta della “Bon Bon”: ma la pena è ancora da definire

di Stefano Taglione

	L'imprenditore Samuele Scarpa 
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L'imprenditore Samuele Scarpa 

Al centro della vicenda il fallimento della "Bon Bon srl", società che secondo l’accusa sarebbe stata utilizzata per gestire il bar e la pasticceria collegati al "Bon Ton": con un’esposizione fiscale di circa 600mila euro e poi il fallimento

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LIVORNO. La Cassazione conferma la responsabilità di Samuele Scarpa, ma dispone un nuovo passaggio davanti alla corte d’appello per rideterminare la pena, che in secondo grado era stata di quattro anni e due mesi di reclusione. È l’esito del ricorso presentato dall’imprenditore dei bar livornesi contro la sentenza d’appello, con la quale i giudici fiorentini avevano confermato la condanna per la bancarotta della "Bon Bon" e lo avevano condannato anche per la falsa dichiarazione resa a un notaio nell’ambito dell’inventario dell’eredità dello zio. Gli ermellini hanno infatti accolto il ricorso solo sul trattamento sanzionatorio, ritenendo non adeguatamente motivato «il bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata per la bancarotta». Per il resto, è stato respinto e la responsabilità del cinquantunenne è diventata irrevocabile.

La vicenda

Al centro della vicenda il fallimento della "Bon Bon srl", società che secondo l’accusa sarebbe stata utilizzata per gestire il bar e la pasticceria collegati al "Bon Ton", attività riconducibili a Scarpa. Una vicenda sulla quale il tribunale di Livorno, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, aveva parlato di un sistema di gestione costruito per trasferire sulla società i debiti fiscali e previdenziali, mantenendo invece i guadagni all’interno dell’attività riconducibile all’imprenditore. Scarpa, secondo quanto ricostruito nei diversi gradi di giudizio, era formalmente un consulente della "Bon Bon". La Cassazione ha però confermato la ricostruzione della corte secondo cui il cinquantunenne esercitava di fatto le funzioni di gestione. A dimostrarlo, secondo i giudici, soprattutto le testimonianze dei dipendenti. A Scarpa, a loro dire, si rivolgevano per le questioni di lavoro, per le assunzioni, per consegnare le buste paga e autorizzare ferie e permessi. Per la Suprema corte il contratto di collaborazione rappresentava quindi soltanto un elemento formale e non escludeva il ruolo effettivamente svolto. La "Bon Bon" avrebbe continuato a pagare lavoratori e fornitori senza provvedere al pagamento dei debiti verso l’erario e dell’Inps. La società sarebbe arrivata così alla liquidazione con un’esposizione fiscale di circa 600mila euro e poi al fallimento. Nel procedimento erano state contestate a Scarpa la bancarotta documentale e quella derivante da operazioni dolose. La difesa aveva sostenuto, tra le altre cose, che la documentazione contabile fosse stata consegnata al curatore e che fosse formalmente ordinata, contestando inoltre la ricostruzione dei rapporti economici tra le società e il presunto disegno finalizzato a provocare il dissesto. La Cassazione ha però giudicato infondati i motivi del ricorso. Anche il pagamento di canoni di locazione successivi alla cessazione del rapporto, contestato dalla difesa come elemento non compreso nell’imputazione originaria, è stato considerato dai giudici non un fatto diverso, ma un ulteriore elemento utile a ricostruire la gestione contabile contestata.

Soldi e "Bon Ton”

"Nella sentenza di primo grado il tribunale aveva descritto il meccanismo ipotizzato dall’accusa: la "Bon Bon" utilizzava i locali e i marchi del "Bon Ton", pagando canoni di affitto consistenti, indicati in 30mila euro per la pasticceria e seimila per il bar. A Scarpa, invece, sarebbero stati riconosciuti 25mila euro per l’attività di consulente. Secondo la procura, in questo modo la società avrebbe continuato a sostenere i costi legati alla gestione dell’attività senza però versare regolarmente imposte e contributi, accumulando debiti fino al fallimento. Durante una perquisizione della guardia di finanza negli uffici di via dei Pelaghi, il 26 gennaio del 2015, erano stati trovati oltre 135mila euro, a cui si aggiungevano circa 11mila euro custoditi tra una busta e una scatola. Scarpa aveva poi indicato spontaneamente un’altra scatola conservata in un armadio vicino alla sua scrivania: conteneva altri 48.210 euro.

L’eredità

La sentenza della Cassazione affronta anche un secondo capitolo della vicenda, quello relativo ai 400mila euro che Scarpa aveva dichiarato di aver trovato nell’abitazione dello zio defunto, Antonio Michele Scarpa, e che erano stati inseriti nell’inventario dei beni ereditari. In primo grado il tribunale aveva riqualificato il fatto e dichiarato prescritto il reato. La corte aveva invece ritenuto configurabile quanto contestato originariamente, cioè l’induzione in errore del notaio nella formazione dell’atto. La difesa aveva sostenuto che il verbale d’inventario avesse natura soltanto ricognitiva e che la dichiarazione sull’origine del denaro «non potesse essere considerata una falsa attestazione contenuta in un atto fidefaciente». La Cassazione ha respinto il ricorso. Il verbale d’inventario, spiegano i giudici, non si limita a riportare le dichiarazioni dell’erede: il notaio compie le operazioni di ricognizione e attesta la presenza dei beni. Nel caso specifico, dunque, la falsa dichiarazione sui 400mila euro si sarebbe trasformata nella parallela attestazione del pubblico ufficiale del rinvenimento del denaro.

Pena da rideterminare

Il solo punto sul quale la Cassazione ha accolto il ricorso riguarda la pena. In appello erano state riconosciute a Scarpa le attenuanti generiche, valorizzando «l’incensuratezza e il comportamento processuale», compresa la transazione raggiunta con la curatela fallimentare. Le aveva però dichiarate equivalenti all’aggravante prevista per la bancarotta. Secondo la Suprema corte, i giudici fiorentini avevano utilizzato per giustificare l’equivalenza gli stessi elementi già considerati per riconoscere le attenuanti, senza spiegare adeguatamente perché quei fattori non dovessero incidere ulteriormente sulla determinazione della pena. Per questo la sentenza è stata annullata con il rinvio. Un’altra sezione della corte d’appello di Firenze dovrà quindi stabilire la pena, che in primo grado era stata di quattro anni e mezzo e in secondo di quattro anni e due mesi. Sulla responsabilità, invece, la pronuncia è definitiva: la Cassazione ha rigettato il resto del ricorso, dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

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