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L’ordinanza

Prevenzione e sicurezza: il sindaco di Livorno fa chiudere i market alle 20 in centro. Ecco la “zona rossa”

Prevenzione e sicurezza: il sindaco di Livorno fa chiudere i market alle 20 in centro. Ecco la “zona rossa”

I motivi dell’ordinanza: “Strade dove il consumo di alcol è spesso causa di violenza e risse; inoltre l’abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo costituisce un potenziale strumento di offesa”

22 ottobre 2024
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LIVORNO.  Chiusura da oggi martedì 22 ottobre alle 20 per i minimarket del centro cittadino: il sindaco firma l'ordinanza di limitazione dell'apertura oraria degli esercizi di vicinato ubicati in alcune vie e zone della città. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e riguarda le strade  attenzionate da tempo dalle forze dell'ordine per situazioni di grave incuria, degrado e criminalità.
Chiusura obbligata per 90 giorni: ecco dove

A partire dal 22 ottobre gli esercizi commerciali in questione dovranno chiudere alle 20  per una durata di 90 giorni consecutivi e ininterrotti. L'obbligo di chiusura è riferito esclusivamente ai “minimarket” ubicati nella seguente zona cittadina: piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza dei Mille, piazza XX Settembre, via Giovannetti (lato via Del Fante),via della Pina d'Oro, via della Posta, via dei Cavalieri, Scali delle Cantine, via Gazzarrini, via Mentana (compreso il tratto che arriva fino all'intersezione con Via Sproni); via del Pettine, via Pellegrini, via Terrazzini, via dell'Oriolino, via S. Andrea, via Tonci, via del Seminario e via delle Galere, viale degli Avvalorati, via della Madonna nel tratto compreso tra viale Avvalorati e l'intersezione con via Grande, via Buontalenti nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e l'intersezione con via del Fante, via Sproni nel tratto compreso tra via Mentana e l'intersezione di via Poccianti, via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Galilei.

Sanzioni a chi sgarra

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti dell'ordinanza firmata dal sindaco, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro  a 500 euro. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 50 euro.
In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art 100 del TULPS.
La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di tempo previsto dall'ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.


Nelle zone della città dove si trovano i “minimarket” al centro dell'ordinanza, il consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di violenza e risse, inoltre l’abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, a seguito della consumazione del relativo contenuto, costituisce un potenziale pericolo potendo essere utilizzati come strumenti di offesa fisica in caso di risse o colluttazioni. Questi i motivi che hanno determinato la scelta del sindaco Salvetti in riferimento anche alla seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23 settembre durante la quale il Prefetto Giancarlo Dionisi ha richiesto all'amministrazione comunale di valutare l'adozione di un provvedimento limitativo dell'orario di apertura degli esercizi commerciali in questione finalizzato sia alla prevenzione di reati predatori e di turbative dell'ordine pubblico, sia al contrasto del degrado urbano. I “minimarket” aperti fino a tarda ora sono meta di soggetti dediti all'abuso di sostanze alcoliche, i quali, per effetto di tali sostanze, possono compiere reati e disturbare la quiete pubblica.

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