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In senato

Ddl Animali: carcere, pene più severe e mano pesante sulle sanzioni. Le modifiche e cosa prevede


	Il presidente La Russa
Il presidente La Russa

Il provvedimento è composto da 15 articoli: nelle scorse ore è arrivato l’ok in aula

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Pene più severe e nuove tutele per gli animali, prevedendo il divieto di tenere cani e altri animali d'affezione legati alla catena e anche di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico. Stop anche ai combattimenti clandestini. Sono alcune delle misure previste dal ddl di Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali appena approvato in via definitiva dal Senato.

Il provvedimento, composto da 15 articoli, si inserisce nel solco della riforma dell'articolo 9 della Costituzione, che ha riconosciuto agli animali uno specifico valore giuridico, stabilendo l'obbligo per lo Stato di tutelarne il benessere. L’articolo 1, che ridefinisce il titolo del IX-bis del Codice penale: non si tutela più semplicemente il “sentimento per gli animali”, ma direttamente gli animali stessi, come esseri senzienti. Si tratta di un cambio di paradigma culturale e giuridico, che si riflette in una serie di inasprimenti delle pene per i reati contro di loro.

L’articolo 2 modifica l'art. 544-quater c.p., aumentando le sanzioni pecuniarie per chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie verso animali.

Più dura anche la repressione dei combattimenti illegali tra animali: l’articolo 3 interviene sull'art. 544-quinquies c.p., portando la pena da due a quattro anni di reclusione per chi promuove o dirige questi eventi, e prevedendo aggravanti se sono coinvolti minori o armi, oppure se le scene sono diffuse online. Anche le uccisioni e i maltrattamenti vengono puniti con maggiore severità.

L’articolo 5 riscrive gli articoli 544-bis e 544-ter c.p., prevedendo fino a quattro anni di carcere per chi cagiona la morte di un animale con crudeltà, e sanzioni più alte per l'uso di sevizie o sofferenze prolungate. Viene inoltre riformulato l'art. 638 c.p., che ora prevede da uno a quattro anni di reclusione per chi danneggia o uccide tre o più animali altrui, e si alza la sanzione minima per l'abbandono (art. 727 c.p.). Particolare attenzione è dedicata anche al sequestro e alla confisca degli animali oggetto di reato. Con l’introduzione del nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale (articolo 6 del disegno di legge), si regolamenta l'affidamento definitivo degli animali sequestrati alle associazioni autorizzate, con il versamento di una cauzione e la possibilità di variazione anagrafica in caso di cucciolate.

Il testo prevede poi il divieto di abbattimento o alienazione degli animali coinvolti in indagini penali (art. 544-sexies, come modificato dall'articolo 7), anche se non formalmente sequestrati, fino alla sentenza definitiva. Inoltre, chi commette abitualmente i reati più gravi contro gli animali potrà essere soggetto alle misure di prevenzione del codice antimafia, comprese confische e sorveglianza speciale. Rilevante anche l’articolo 8, che estende la responsabilità amministrativa prevista dal d.lgs. 231/2001 alle imprese coinvolte in reati contro gli animali, con sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e interdizioni fino a due anni.

Rimangono esclusi da queste disposizioni i casi disciplinati da leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento e spettacoli circensi. Il disegno di legge interviene anche sulla legge 201/2010, aumentando le pene per il traffico illecito di animali da compagnia, con multe più alte e revoche delle autorizzazioni per chi commette più violazioni (articolo 9). E introduce un divieto generalizzato di tenere cani e altri animali d'affezione legati alla catena, salvo che per motivi di salute o sicurezza certificati (articolo 10). Completano il testo modifiche a norme su identificazione e registrazione (articolo 11), nuove disposizioni per il coordinamento delle forze di polizia (articolo 12), e l'inasprimento delle pene per la cattura e la detenzione illegale di animali selvatici (articoli 13 e 14). Infine, si introduce il divieto di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico.

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