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Buoni fruttiferi postali “a termine”, molti casi in Toscana: «Così la sentenza del Tar può aiutare i cittadini»

(foto di repertorio)
(foto di repertorio)

La spiegazione di Federconsumatori: «Persi i risparmi? Ma la scadenza non era indicata con chiarezza...»

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GROSSETO. Vanno a riscuotere i buoni postali ma all’ufficio gli dicono che sono caduti in prescrizione e che nessun importo può essere riscosso. Perciò tutti i risparmi vanno perduti. È capitato anche a Grosseto e, come in tutta Italia, Federconsumatori, ha assistito cittadine e cittadini nel far valere le loro ragioni.

Ora anche una sentenza arriva in aiuto dei risparmiatori. La recente sentenza n. 15916/2025 del Tar del Lazio ha infatti confermato il provvedimento dell’Antitrust che, nel 2022, ha condannato a Poste Italiane per aver collocato buoni fruttiferi postali “a termine” senza indicarne con chiarezza la scadenza. Una decisione che riguarda da vicino migliaia di cittadini, anche nel nostro territorio, che si erano visti negare il rimborso dei propri risparmi.

I buoni interessati

Il buono fruttifero postale è da sempre considerato un investimento semplice e sicuro, spiegano da Federconsumatori: capitale garantito, interessi certi e la solidità dello Stato a farne da garante. Non a caso, spesso venivano sottoscritti dai nonni per i nipoti o dai genitori per i figli, con l’idea di creare un piccolo “tesoretto” che, dopo 15 o 20 anni, potesse essere facilmente riscosso.

Il problema

«Il problema nasce con i cosiddetti buoni “a termine” – dicono le avvocate Emanuela Raponi e Francesca Frosini di Federconsumatori Grosseto – in quanto questi titoli era riportata solo la dicitura “a termine”, senza però alcuna indicazione concreta della durata. Molti risparmiatori, in buona fede, hanno dato per scontata una durata ventennale (durata tipica della maggior parte dei buoni emessi tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000) Ed è così, quindi, che in questi ultimi anni, i reclami dei risparmiatori sono arrivati sempre più copiosi».

Perché Poste, alla loro richiesta di rimborso, ha opposto il rifiuto. «Secondo l’azienda – precisano le avvocate – quei buoni scadevano già dopo sette anni e non possono più essere incassati decorsi gli ulteriori 10 anni di prescrizione. Non erano quindi più rimborsabili». La conseguenza, quindi, era gravissima: perdita non solo degli interessi maturati, ma addirittura dell’intero capitale investito. Secondo Poste, sarebbe stato onere del risparmiatore andare a cercare la propria tipologia di buono sulla Gazzetta Ufficiale, e da lì, pur in assenza di indicazioni di qualsiasi tipo da parte dell'ufficio postale, desumere la durata del titolo e gli interessi applicati.

«Nessuna scadenza»

«È un comportamento illegittimo – denunciano le avvocate Raponi e Frosini – perché i risparmiatori non hanno ricevuto le informazioni essenziali. Su quei buoni non era riportata alcuna scadenza e spesso non è stato consegnato nemmeno il foglio informativo, unico documento utile a chiarire durata e condizioni. Non si può chiedere al cittadino medio di andare a cercare sulla Gazzetta Ufficiale le caratteristiche del proprio titolo».

La nuova sentenza

Fortunatamente, molti giudici di pace e tribunali hanno riconosciuto che l’assenza di indicazioni sulla scadenza rende impossibile far decorrere la prescrizione: il diritto al rimborso, quindi, non si estingue. La sentenza del Tar Lazio conferma questa linea, dando più forza ai cittadini nel far valere le proprie ragioni. «Questa pronuncia – sottolineano Raponi e Frosini – rafforza la tutela dei risparmiatori e offre uno strumento in più per pretendere la restituzione di quanto è loro dovuto. Non è accettabile che un investimento presentato come sicuro e garantito si trasformi, per mancanza di trasparenza, in una perdita totale».

Federconsumatori Grosseto, che in provincia sta trattando una decina di casi al momento, continuerà a seguire la vicenda e mette a disposizione i propri sportelli per esaminare la documentazione dei cittadini coinvolti, fornendo assistenza e supporto legale per intraprendere le azioni necessarie.

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