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Vuole l’ascensore perché malata ma il condominio glielo vieta: la decisione del giudice

di Matteo Leoni
Vuole l’ascensore perché malata ma il condominio glielo vieta: la decisione del giudice

Firenze, la donna ha chiesto di poterlo installare nel palazzo ma gli altri condomini si sono opposti perché avrebbe ridotto lo spazio del vano scale

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FIRENZE. Invalida civile, ha chiesto di poter installare, a sue spese, un ascensore nel palazzo per poter raggiungere il suo appartamento, al secondo e ultimo piano dello stabile, ma gli altri condomini glielo hanno impedito, costringendola a portare la questione nelle aule di tribunale. Adesso la donna, residente a Firenze, ha vinto la sua battaglia legale. Nei giorni scorsi il tribunale, seconda sezione civile, le ha dato ragione e ha annullato la delibera condominiale che le vietava l’installazione dell’ascensore.

La disputa è iniziata nel 2021. Sono stati gli stessi specialisti che seguono la donna per le sue patologie a sconsigliarle «di salire e scendere le scale e di portare pesi». A questo punto la donna ha chiesto più volte all’assemblea condominiale di essere autorizzata a collocare, a sue spese, un ascensore nel vano scale, «nel rispetto delle norme tecniche e del decoro architettonico dell’edificio – si legge nella sentenza – e previa sottoposizione del progetto di fattibilità fatto redigere dal proprio tecnico». Il progetto è stato fatto pervenire a ciascun condomino prima dell’assemblea condominiale che avrebbe dovuto decidere dell’installazione dell’ascensore. Tuttavia la maggioranza dei condomini, si legge nella delibera dell’assemblea, le ha negato l’installazione di «qualsiasi strumento elevatore».

La donna ha impugnato la delibera davanti al giudice «perché illegittima in quanto adottata in violazione delle norme che favoriscono il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche». I condomini hanno presentato una loro relazione, redatta da un tecnico di fiducia, in base alla quale «la collocazione dell’ascensore nel vano scale» avrebbe pregiudicato «la godibilità del bene comune costituito dal vano scale (che sarebbe stato ridotto nella sua usufruibilità senza un corrispondente guadagno in termini economici da parte degli altri appartamenti) e non avrebbe, comunque, consentito alla cabina di avere delle dimensioni “accettabili” poiché, nonostante il taglio delle scale effettuato fino alla minima larghezza consentita dal Comune le persone di corporatura “non normale” o abbigliate in modo più ingombrante, non avrebbero potuto sostare nella cabina e avrebbero dovuto fuoriuscire dalla stessa solo di lato».

Il tribunale alla fine ha dato ragione alla donna e annullato la delibera condominiale che le vietava l’installazione dell’ascensore. «In un condominio – scrive la giudice Liliana Anselmo –, l’installazione dell’ascensore realizzata a spese di un solo condomino eseguita su parti comuni dell’edificio costituisce un’innovazione». «Il principio della solidarietà condominiale posto dall’art. 2 della Costituzione – si legge ancora nella sentenza –, impone di ritenere legittima l’installazione dell’ascensore nelle parti comuni dell’edificio quando ciò appaia funzionale al superamento delle barriere architettoniche e a contemperare i vari interessi che si stagliano nei diversi rapporti condominiali, ivi compreso quello dei condomini disabili, titolari del diritto di matrice costituzionale ad accedere e godere appieno della propria abitazione». Il consulente tecnico d’ufficio ha confermato che il progetto presentato dalla donna non reca pregiudizio all’edificio e al suo decoro.

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