Rifugiato politico, lo status non è automatico per chi fugge dalla guerra
Ecco quali sono le forme di tutela: i consigli dell'avvocata Carla Spataro
Sono un cittadino straniero fuggito dal mio Paese e vivo in Italia da molti anni. Un mio amico vorrebbe lasciare anche lui la nostra terra perché vi è una situazione di guerra e teme per la propria vita. Una volta arrivato in Italia, può chiedere lo status di rifugiato politico?
M.H.
Quando si parla di asilo o di protezione internazionale occorre distinguere bene le diverse ipotesi, perché non ogni situazione di pericolo dà automaticamente diritto allo status di rifugiato. Il riferimento principale è la Convenzione di Ginevra del 1951, che considera rifugiato lo straniero che, trovandosi fuori dal proprio Paese, abbia un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, e che non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio Stato. Nel nostro ordinamento, inoltre, l’art. 10 della Costituzione riconosce il diritto d’asilo allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. In Italia, all’esito dell’esame della domanda da parte della Commissione territoriale competente, possono essere riconosciute diverse forme di tutela. Le due principali forme di protezione internazionale sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato riguarda chi sia perseguitato, o tema fondatamente di esserlo, per uno dei motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra. La protezione sussidiaria, invece, può essere riconosciuta a chi non possiede tutti i requisiti per essere considerato rifugiato, ma rischierebbe comunque, in caso di rientro nel proprio Paese, di subire un danno grave, come la condanna a morte, la tortura, trattamenti inumani o degradanti, oppure una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un conflitto armato. Proprio per questo, chi fugge da una guerra non ottiene automaticamente lo status di rifugiato politico, ma può comunque avere titolo per chiedere protezione internazionale e, in particolare, protezione sussidiaria, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge. La domanda può essere presentata alla Polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia oppure, se la persona si trova già sul territorio nazionale, presso l’Ufficio immigrazione della Questura competente. Dopo la manifestazione della volontà di chiedere protezione, viene avviata la procedura e viene fissato l’appuntamento per la verbalizzazione della domanda, attraverso il cosiddetto modello C3, nel quale vengono indicati i dati personali del richiedente e le ragioni che lo hanno costretto a lasciare il proprio Paese. Durante l’attesa della decisione, il richiedente ha diritto a rimanere in Italia e, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, può svolgere attività lavorativa, se il procedimento non si è concluso e il ritardo non dipende da lui. La Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere la protezione sussidiaria, valutare eventuali ulteriori forme di tutela previste dall’ordinamento, oppure rigettare la domanda. In caso di diniego, il richiedente può proporre ricorso davanti al Tribunale competente, normalmente entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con l’assistenza di un legale. La protezione, però, non può essere riconosciuta a chi abbia commesso gravi crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità o atti contrari ai principi delle Nazioni Unite. Per rispondere al lettore de "Il Tirreno", dunque, il punto centrale è questo: una persona che fugge da un Paese in guerra può certamente chiedere protezione in Italia, ma sarà la sua storia concreta, insieme alla situazione del Paese di origine, a determinare se abbia diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria o ad altra forma di tutela prevista dalla legge.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

.jpg?f=detail_558&h=720&w=1280&$p$f$h$w=df1e77d)