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Caso fortuito

Il sassolino che danneggia il parabrezza dell’auto e il risarcimento danni

Il sassolino che danneggia
il parabrezza dell’auto
e il risarcimento danni

Il caso fortuito esclude responsabilità: i consigli dell'avvocata Carla Spataro

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Sono proprietario di un pulmino degli anni Settanta con cui viaggio spesso. Un mese fa, durante uno dei miei giri, è capitato che il furgoncino che procedeva davanti a me improvvisamente mi lanciava un sassolino sganciato dal manto stradale che finiva sul mio parabrezza e lo rompeva. Posso chiedere il risarcimento del danno al veicolo che viaggiava davanti a me? O deve chiedere i danni al Comune?
Federico, Pistoia

Mentre si viaggia in auto, può accadere che il veicolo che ci precede – soprattutto se si tratta di un mezzo pesante o di un furgone – sollevi polvere o piccoli detriti presenti sull’asfalto. È proprio ciò che racconta il lettore de “Il Tirreno” il quale spiega che durante uno dei suoi viaggi il furgoncino che lo precedeva avrebbe sollevato un sassolino dal manto stradale che è poi finito contro il parabrezza del suo van, provocandone la rottura.

Chiede quindi se deve chiedere il risarcimento del danno subito al Comune o al mezzo che lo precedeva.

La prima cosa da chiarire è che nel nostro ordinamento non esiste una norma che attribuisca automaticamente la responsabilità al conducente del veicolo che precede quando un detrito presente sulla carreggiata viene sollevato dal passaggio delle ruote.

Il semplice fatto che il sassolino sia partito dal veicolo davanti, quindi, non basta di per sé a fondare una responsabilità risarcitoria.

Un tale evento, inoltre, viene di solito qualificato come “caso fortuito”, cioè un fatto imprevedibile e inevitabile che sfugge al controllo sia del conducente, sia dell’ente proprietario della strada. In questi casi, quindi, difficilmente è possibile individuare nel proprietario del veicolo che ci precede un soggetto responsabile.

Diverso sarebbe il caso in cui il danno fosse stato causato dalla caduta di materiale trasportato dal veicolo che precede, come ghiaia, pietre o altri detriti non adeguatamente fissati o coperti. In questa ipotesi la responsabilità potrebbe effettivamente ricadere sul conducente o sul proprietario del mezzo, con la conseguente possibilità di chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo.

Quanto ad una responsabilità del Comune (o di altro ente), in astratto potrebbe venire in rilievo l’articolo 2051 del codice civile, che disciplina il cosiddetto danno cagionato da cose in custodia. La norma stabilisce che chi ha la custodia di una cosa – nel caso delle strade, generalmente il Comune o l’ente proprietario – è responsabile dei danni che essa provoca, salvo che dimostri il caso fortuito.

Tuttavia anche questa strada, nella pratica, è piuttosto difficile da percorrere. Per ottenere un risarcimento dall’ente proprietario della strada occorrerebbe dimostrare che il danno è stato causato da una situazione anomala della carreggiata, come ad esempio la presenza di detriti dovuta a cattiva manutenzione o comunque non rimossi e non segnalati.

Va anche detto che episodi di questo tipo non sono particolarmente frequenti. Il parabrezza delle auto moderne è progettato per resistere abbastanza bene a piccoli urti e detriti. Tuttavia può capitare che il vetro si rompa comunque, ad esempio perché si tratta di un parabrezza piuttosto datato oppure già indebolito da microfratture. In una situazione del genere è più facile che anche un semplice sassolino provochi la rottura.

Al di là di tutto, in ogni caso resta il problema della prova dei fatti. Spetta infatti all’automobilista danneggiato dimostrare che il sassolino provenisse dal carico del veicolo che precede oppure che la strada presentasse una condizione anomala tale da far sorgere la responsabilità dell’ente proprietario.

Proprio per la difficoltà di fornire questa prova, nella pratica molti automobilisti si tutelano attraverso la cosiddetta “polizza cristalli”, una garanzia accessoria prevista in molte assicurazioni auto che copre i danni al parabrezza senza la necessità di individuare un responsabile.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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