I familiari prossimi hanno il dovere di versare gli alimenti
Al richiedente in stato di bisogno: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Sono un uomo di 65 anni e purtroppo mi trovo in una situazione molto difficile. Non ho beni né redditi e faccio fatica anche a sostenere le spese quotidiane. Ho una figlia che lavora ed è sposata con un uomo molto ricco. Vorrei sapere se la legge prevede che possa chiedere a mia figlia un aiuto economico per il mio mantenimento. È possibile obbligarla a contribuire?
F.
Se il nostro ordinamento prevede che i genitori mantengano la prole per il solo fatto di essere genitori, va detto che esiste anche il dovere dei familiari prossimi ad aiutare economicamente chi, tra loro, non ha la possibilità di sopperire con le proprie sostanze al proprio fabbisogno. L’istituto degli alimenti, infatti, è previsto nel nostro ordinamento come una forma di assistenza tesa ad evitare che una persona priva di mezzi propri si trovi nell’impossibilità di soddisfare i suoi bisogni essenziali, come il vitto, l’alloggio o le cure mediche. Differentemente, il mantenimento presuppone la disparità economica tra i coniugi o tra gli ex coniugi o l’obbligo che i genitori hanno nei confronti dei figli minorenni o non economicamente indipendenti e non necessita della prova dello stato di bisogno del ricevente. In caso di alimenti, viceversa, lo stato di bisogno del richiedente, del quale viene richiesta una prova rigorosa, si pone quale presupposto imprescindibile per il riconoscimento del relativo diritto tra soggetti legati da un vincolo familiare più ampio di quello previsto in caso di mantenimento. Sul punto, l’articolo 433 del codice civile indica l’elenco tassativo dei soggetti obbligati ad assistere i familiari che versano in stato di bisogno. Invero, nel testo della norma sopracitata può leggersi che “All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”. Diverge, inoltre, anche il limite economico imposto al soggetto obbligato alla corresponsione degli alimenti, rispetto al quantum previsto dal debitore in caso di mantenimento. In caso di mantenimento, infatti, l’ammontare della somma eventualmente dovuta a cadenza mensile prende in considerazione il livello di vita che l’ex coniuge, ad esempio, aveva in costanza di matrimonio. L’ammontare eventualmente dovuto a titolo di alimenti, invece, tiene unicamente conto della somma necessaria al fabbisogno minimo dell’alimentando. Premesso quanto precede, l’eventuale obbligo a corrispondere gli alimenti viene posto in capo al figlio, in assenza del coniuge del genitore richiedente. La domanda di alimenti viene esperita attraverso una specifica azione giudiziaria, nella quale il richiedente deve necessariamente fornire la prova della sua oggettiva impossibilità di sopravvivere in assenza del percepimento della somma domandata a titolo di alimenti, dell’attualità dello stato di bisogno lamentato e dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle necessità primarie o per l'impossibilità, dovuta a circostanze a lui non imputabili, di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini e condizioni sociali. Nella specie, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Affinché sorga in capo ai soggetti di cui all'art 433 c.c. l'obbligo alimentare occorre che l'alimentando, oltre che in stato di bisogno, si trovi nella impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, precisandosi che il richiedente deve, sotto quest'aspetto, fornire la prova della sua impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa. Ne discende che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.” (cfr. Tribunale di Savona, sez. I, 06/05/2020, n. 231).
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