Lo scontro
L’inquilino sfrattato può chiedere la consegna dei beni lasciati in casa
Il consiglio dell’avvocata Giulia Orsatti: previo pagamento spese di custodia
Sono stato sfrattato e, nel caos di quei giorni, ho dovuto lasciare mobili, vestiti e oggetti personali nell’appartamento: ora ho paura di perderli definitivamente. Cosa succede alle mie cose e fino a quando posso recuperarle?
M. da Lucca
A seguito della convalida dello sfratto e della notifica del titolo esecutivo - che in questo caso è proprio il provvedimento che ha convalidato lo sfratto - e del precetto di rilascio - che è l’atto che annuncia l’inizio della fase esecutiva e dà all’inquilino la possibilità di rilasciare l’immobile prima dell’esecuzione vera e propria - si può procedere all’esecuzione del provvedimento di sfratto. E in che modo?
Il conduttore riceverà un avviso di rilascio, almeno dieci giorni prima, con il quale viene avvertito del giorno e dell’ora in cui avrà inizio l’esecuzione, ovvero il giorno in cui l’ufficiale giudiziario eseguirà il primo accesso presso l’immobile senza l’ausilio della forza pubblica.
A questo punto, qualora il conduttore si stia adoperando per poter liberare l’immobile, si effettuerà un secondo accesso senza l’intervento delle forze dell’ordine.
Al contrario, se il conduttore dovesse opporsi alla liberazione, di regola il secondo accesso verrà eseguito dall’ufficiale giudiziario con l’ausilio della forza pubblica e, spesso, di un fabbro.
In questo modo se il conduttore sfrattato dovesse essere ancora in casa, la forza pubblica dovrà costringerlo ad abbandonare l’immobile e, tramite la consegna delle chiavi il proprietario verrà reimmesso nel possesso; al contrario, se in casa non dovesse essere presente più nessuno, il fabbro provvederà all’apertura forzata della porta e a cambiare la serratura.
Quindi, cosa accade se all’interno dell’immobile dovessero esservi beni mobili di proprietà del conduttore sfrattato? Generalmente nel verbale di rilascio dell’immobile viene indicato un termine per provvedere alla liberazione dello stesso; dunque, l’inquilino dovrà mettersi d’accordo con il proprietario perché questi provveda ad aprire la porta d’ingresso per consentire la liberazione.
A questo punto, qualora l’inquilino non rimuova i beni di sua proprietà entro i termini stabiliti, l’Ufficiale giudiziario provvede ai sensi dell’art. 609 del codice di procedura civile. "Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto".
L’art. 609 c.p.c. offre due possibilità a seconda dei casi. Se il valore dei beni presenti risulta superiore alle spese di custodia e trasporto degli stessi, in tal caso l’ufficiale giudiziario sarà tenuto a nominare un custode che provvederà a trasportare i beni in un luogo diverso dall’abitazione, che successivamente saranno venduti all’asta. I proventi copriranno le spese e i compensi relativi alla custodia.
Se il valore dei beni non supera le spese di custodia e trasporto, l’ufficiale giudiziario dovrà provvedere allo smaltimento o alla distruzione degli stessi.
Ma c’è da tenere presente che l’ex conduttore ha ancora una possibilità di recupero dei propri beni nonostante lo spirare del termine, difatti il comma 4 dello stesso art. 609 così dispone: "Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto".
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