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La “scatola nera”

Tachigrafo, esiste una corresponsabilità tra azienda e autista

Tachigrafo, esiste
una corresponsabilità
tra azienda e autista

La pronuncia della Cassazione: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Sono titolare di una piccola impresa di trasporti. Durante un controllo a un mio autista è stata contestata un’irregolarità del tachigrafo: memoria non scaricata e dati mancanti. Lui dice di aver seguito le istruzioni, ma io non posso verificare ogni giorno ciascun mezzo. Mi chiedo quindi: in questi casi la responsabilità è mia o del conducente? 
Mario

Il tachigrafo, o cronotachigrafo, è una sorta di “scatola nera” che registra, stampa e archivia le informazioni relative al viaggio compiuto. Le informazioni che registra riguardano la velocità, i tempi di guida e riposo e la distanza percorsa. Il tachigrafo è essenziale per proteggere l’azienda da sanzioni legate all’inosservanza degli obblighi in materia, ed è utile per la sicurezza degli operatori e per ricostruire la dinamica di eventuali incidenti stradali. L’obbligo di installazione di questo strumento su determinati mezzi di trasporto è stato introdotto a partire dal 1° maggio 2006, data che segna anche il passaggio dall’uso del tachigrafo analogico al tachigrafo digitale. Il primo registra le informazioni su dischi di carta, il tachigrafo digitale usa una memoria interna e una scheda personale.

Ad oggi, gli obblighi e le modalità d’uso sono state armonizzate a livello europeo, la normativa di riferimento è il Regolamento Ue n. 165/2014 e, a livello interno, il nostro Codice della Strada. Sono obbligati al montaggio e all’uso di questo strumento i professionisti interessati da attività commerciali e industriali per il trasporto di merci o persone che utilizzano i seguenti mezzi: veicoli commerciali per il trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; veicoli per il trasporto di persone – Ncc o di corse fuori linea – con un numero di posti superiore a 9, incluso il conducente; autobus di linea internazionali su percorsi superiori a 100 Km e capolinea distante più di 50 Km.

I soggetti obbligati all’uso del tachigrafo, hanno anche l’obbligo di “manutenzione” dello strumento; devono infatti provvedere allo scarico della memoria di massa del tachigrafo almeno ogni 90 giorni, e scaricare i dati memorizzati ogni 28 giorni. Ma, di chi è la responsabilità, se uno degli obblighi previsti dalla normativa non viene rispettato? Chi paga le relative sanzioni?

L’art. 33 del Regolamento n. 165/2014, rubricato “responsabilità delle imprese di trasporto”, stabilisce che “le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”, e all’ultimo comma: “Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione”.

Sul punto si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con l’ord. n. 1802/2025 ed ha sottolineato che “la responsabilità dell’impresa non si esaurisce nel rispetto dell’obbligo di installazione dell’apparecchio, bensì si estende al rispetto delle norme da parte dei conducenti, sancendo una corresponsabilità tra autista e azienda”.

La Suprema Corte prosegue affermando che l’impresa avrebbe potuto escludere la propria responsabilità a fronte di una dimostrazione del rispetto dell’ordinaria diligenza, che consiste nel “costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo viene messo in circolazione”.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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di Redazione web