Tamponamento a catena, chi il responsabile (unico)? Risponde l’esperto
La pronuncia della Cassazione: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
A fine maggio, durante il ritorno dalle vacanze, sono rimasto coinvolto in un tamponamento a catena. Preciso che io ero con l’auto che precedeva tutte, dunque la terza macchina ha tamponato la seconda e quest’ultima ha tamponato me. Chiaramente dal sinistro scaturivano danni fisici per me e mia moglie. Successivamente mi arriva una diffida dal conducente che guidava la terza autovettura, indicandomi come unico responsabile per aver frenato di colpo e dunque chiedeva di essere risarcito. Sono certo che non ho responsabilità nei suoi confronti ma, sulla base della sua ricostruzione, l’assicurazione ha detto che anche io ho colpa nella vicenda e non vuole pagarmi tutto. Da quello che posso leggere mi pare di avere ragione, ma vorrei essere rassicurato.
Ernesto
Per poter analizzare al meglio le vicende nascenti dalle incomprensioni che sorgono dai sinistri stradali è opportuno far riferimento al nostro ordinamento ed in particolare all’articolo 2054 del codice civile (c.c.)
Il summenzionato articolo rientra tra il più ampio genere della responsabilità di natura extracontrattuale nata dal compimento di un fatto illecito. Com’è noto, l’art. 2043 c.c. dispone che: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La suddetta norma trae il proprio fondamento giuridico dal principio del non ledere gli altri (neminem laedere) e assolve a tre funzioni fondamentali. La prima è quella riparatoria del danno, la seconda è sanzionatoria del soggetto agente che ha commesso il danno e la terza è quella di prevenzione di ulteriori comportamenti illeciti. La responsabilità, come sopra descritta, viene in essere nella realizzazione di un’attività illecita caratterizzata dal dolo o dalla colpa posta in essere dal soggetto agente. Tale attività deve essere idonea a causare l’evento lesivo ed è legata da un nesso di causalità tra l’evento e il danno.
Nel caso di specie, come subito anticipato, è opportuno prendere in considerazione l’art. 2054 c.c. che così recita: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma tratta di un genere di responsabilità per il danno prodotto dalla circolazione di un veicolo e presuppone il verificarsi di un nesso di causalità tra l’evento (la circolazione del veicolo) e il verificarsi dell’urto che ha causato il danno al veicolo. In particolare, il nostro ordinamento presuppone una presunzione di colpa con pari responsabilità dei conducenti che può essere dimostrata a seconda della dinamica in cui è avvenuto il sinistro. Pertanto, prima di saltare a inutili conclusioni è necessario analizzare il singolo caso concreto, poiché le conseguenze possono variare in base alla natura dell’evento. A tal proposito, in materia di circolazione dei veicoli è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 15788 del 2018 a chiarire che: “nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all’ultima vettura dovuta dal sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa dell’art. 2054, comma 2 c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna”. È bene ritenere – secondo quest’ultima pronuncia – che l’unico responsabile del sinistro è l’ultimo conducente che, a causa di negligenza o di imprudenza nella guida, ha causato l’evento dannoso.
In conclusione, la condotta illecita del conducente che ha provocato il sinistro stradale è giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. e pertanto, i restanti conducenti dei veicoli coinvolti, potranno far valere il proprio diritto e chiedere il risarcimento del danno causato dall’urto.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.