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Stipendio: pignoramento e cessione del quinto, quali sono le differenze

Stipendio: pignoramento
e cessione del quinto, quali sono le differenze

Le caratteristiche dei due istituti: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Che differenza c’è tra il pignoramento e la cessione volontaria del quinto dello stipendio? In particolare, io sto già pagando un debito attraverso il pignoramento del quinto del mio stipendio in favore di un certo soggetto, adesso quest’ultimo mi chiede di rateizzare il medesimo debito attraverso una trattenuta del quinto definendola “cessione volontaria”. Sono costretto ad accettare?
Carmelo

Può ben succedere che un soggetto concluda con un istituto di credito un contratto di finanziamento a titolo di prestito personale pagato attraverso la c.d. “trattenuta” o “cessione” del quinto dello stipendio ovvero si veda decurtato parte dello stipendio per effetto di un pignoramento.

Emergono qui due istituti giuridici che possono sembrare analoghi, ma in realtà condividono unicamente l’effetto conseguito.

In particolare, sia la cessione sia il pignoramento del quinto dello stipendio permettono al debitore di pagare le proprie obbligazioni pecuniarie attraverso una dilazione di pagamento del debito accertato in favore del proprio creditore con una parte dell’importo a lui spettante a titolo di remunerazione lavorativa, calcolata nella misura di un quinto e valutata al netto delle ritenute.

In entrambi i casi, infatti, il datore di lavoro sarà considerato un soggetto terzo al rapporto obbligatorio pendente tra il debitore e il creditore e, in entrambi i casi, corrisponderà mensilmente una determinata somma di denaro non al proprio debitore – il lavoratore, appunto – ma in favore del creditore del suo debitore, sino all’integrale soddisfacimento del debito contratto da quest’ultimo. Tuttavia, i due istituti divergono per natura.

La c.d. “cessione volontaria del quinto dello stipendio” è una modalità pattuita tra società finanziaria e soggetto finanziato per provvedere al saldo rateale delle somme concesse a titolo di prestito personale con natura di crediti al consumo. Il fondamento della citata cessione è, infatti, volontaristico ed è così diffuso nella prassi da essere diventata la denominazione dello specifico contratto avente tali caratteristiche.

Viceversa, il c.d. “pignoramento del quinto dello stipendio” è una locuzione utilizzata per descrivere l’esito della specifica procedura espropriativa mobiliare di cui al pignoramento “presso terzi”, per effetto della quale il lavoratore-debitore, su domanda giudiziale del creditore procedente, subisce coattivamente l’espropriazione delle somme di denaro sue dovute in pagamento. In particolare, quando il creditore di un lavoratore si sia munito di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, dunque, di un titolo idoneo ad esperire la procedura esecutiva giudiziale definita espropriazione presso terzi, disciplinata agli artt. 543 – 554 c.p.c., e non abbia ricevuto in pagamento la somma di cui è titolare spontaneamente, anche all’esito del decorso dei termini inseriti nell’atto di precetto notificato, questo soggetto – definito creditore procedente – avrà la possibilità, senza il consenso del proprio debitore, di ottenere dal datore di lavoro del proprio debitore (debitor debitoris) il quinto dei proventi a lui spettanti.

In ogni caso, è doveroso far emergere una differenza tra i due istituti dal tenore squisitamente pratico, ossia la possibilità, prevista in caso di cessione volontaria, di sommare più cessioni del quinto dello stipendio e, viceversa, l’illegittimità del contemporaneo cumulo di più pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto un unico stipendio. Si precisa, da ultimo, che per garantire comunque al lavoratore-debitore il c.d. “minimo vitale”, ai sensi del 545 c.p.c., è stabilito un limite quantitativo di pignorabilità dello stipendio previsto nella misura eccedente il 20% del salario netto.

Dato quanto sopra esposto, in assenza di una concordata cessione volontaria, il creditore dovrà soddisfarsi unicamente sulle somme ottenute dal proprio debitore attraverso il pignoramento.

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