La guida
Naspi 2025, arriva una stretta per evitare espedienti e abusi
Dal 1° gennaio, in caso di precedenti dimissioni, il lavoratore dovrà aver raggiunto 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi antecedenti la richiesta dell’indennità
Dal 1° gennaio scorso è stato introdotto un nuovo requisito contributivo per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego): in caso di precedente interruzione volontaria del rapporto di lavoro, da quest’anno il lavoratore per ottenere la Naspi dovrà aver raggiunto le 13 settimane di contributi nei 12 mesi antecedenti la richiesta, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In linea generale, tra i requisiti per il diritto all’indennità sono richiesti lo stato di disoccupazione involontaria e 13 settimane di contributi nei quattro anni antecedenti alla perdita del lavoro. Dal 1° gennaio scorso, per la Naspi il requisito di 13 settimane di contribuzione deve collocarsi nel periodo intercorrente tra i due eventi, a partire dalle dimissioni o risoluzioni consensuali precedentemente intervenute anche presso altro datore di lavoro. Il requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento della cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Il nuovo requisito è stato introdotto con una finalità precisa: evitare l’espediente per cui, in caso di dimissioni, il lavoratore ricorre ad una nuova assunzione da parte di un datore di lavoro compiacente che poi lo licenzierà per favorire la disoccupazione involontaria del lavoratore e fargli percepire la Naspi.
La Naspi è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che viene erogata su domanda dell'interessato. La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Non possono accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi.
L'indennità di disoccupazione Naspi spetta a partire: dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge; dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge; dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.