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Il no di Poste Italiane alla richiesta di rimborso dei Buoni Fruttiferi

di Annalisa Scura (avvocata)
Il no di Poste Italiane alla richiesta di rimborso dei Buoni Fruttiferi

Quando scatta la prescrizione: i consigli dell'avvocato

29 aprile 2024
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Ho acquistato diversi Buoni Fruttiferi Postali negli anni 2000, ho chiesto a Poste la liquidazione e mi è stato negato il rimborso per intervenuta prescrizione. Non sapevo che fossero Buoni Fruttiferi Postali a termine. Può Poste negarmi anche la restituzione del capitale investito?

Sono numerosi i consumatori che, nel tempo, hanno deciso di investire i propri risparmi nell’acquisto dei Buoni Fruttiferi Postali offerti da Poste Italiane Spa, nella speranza di ottenere, decorso un certo lasso di tempo dall’accantonamento della somma investita, un beneficio economico maggiore dovuto al maturare degli interessi sul capitale. Non è però inusuale, di recente, imbattersi nel rifiuto di rimborso di quella somma, sperata ed attesa, da parte di Poste.

È il caso dei cosiddetti Bfp a termine, ovvero quei titoli che maturano interessi per un predeterminato numero di anni (cinque, sette o dieci) e che alla loro scadenza devono essere portati all’incasso dal consumatore affinché quest’ultimo possa vedersi rimborsato il capitale originariamente investito, maggiorato dagli interessi maturati negli anni di investimento. Senonché, in forza del decreto ministeriale 19/12/2000, il diritto al rimborso di questi Buoni è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dalla data di scadenza del termine di maturazione dell’investimento: in pratica, se ho acquistato un Bfp a termine, di durata 7 anni, nel 2000, maturerò interessi fino all’anno 2007 e dovrò richiedere il rimborso entro l’anno 2017. La scadenza, in particolare, è riportata sul titolo cartaceo che incorpora il Bfp o, più spesso, sul decreto ministeriale di emissione di quella serie di Bfp oppure sul Foglio Informatico Analitico (il cosiddetto Fia) che deve essere consegnato all’investitore unitamente al titolo cartaceo al momento dell’acquisto del Bfp e che deve essere affisso negli uffici postali.

Nel tempo, tuttavia, è capitato che - sebbene la legge sul punto sia chiara - al momento dell’offerta al pubblico dei Bfp, Poste non abbia consegnato al risparmiatore il Fia né lo abbia esposto nei propri locali, violando i propri obblighi di trasparenza e di corretta informazione alla clientela e creando una chiara asimmetria informativa tra il risparmiatore (incapace di conoscere sia l’esatta durata del proprio investimento, sia il termine entro il quale ottenere il rimborso) e Poste (obbligata a trasferire il capitale investito dal risparmiatore in favore di Cassa Depositi e Prestiti al momento della scadenza del termine di rimborso). In questi casi, dunque, a fronte della legittima richiesta di rimborso del capitale e degli interessi da parte del consumatore, pur oltre il termine stabilito (e non comunicato), Poste oppone il proprio netto rifiuto al rimborso a causa dell’intervenuta prescrizione decennale.

La questione non è rimasta nascosta all’accertamento dell’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che, con provvedimento del 18/10/2022, ha sanzionato Poste Italiane Spa qualificando come “pratica commerciale scorretta” la condotta da questa tenuta “in sede di collocamento dei Buoni”, posto che avrebbe fornito ai risparmiatori “un’informazione carente e/o decettiva, in relazione alle date di scadenza e di prescrizione dei Bfp” , nonché nell’“aver omesso di informare i titolari di Buoni prossimi alla prescrizione della scadenza del termine e del fatto che dopo il compimento dello stesso non sarebbe più stato possibile il rimborso né del capitale investito, né degli interessi maturati”.

Tuttavia, sul punto si registra un forte contrasto giurisprudenziale tra quelle Corti che ritengono prevalente il dovere di conoscenza (o conoscibilità) delle caratteristiche del Bfp da parte del risparmiatore, e quelle Corti che, invece, riconoscono la prevalenza del diritto al rimborso del consumatore. In quest’ultimo senso si registrano sempre più sentenze di merito favorevoli ai risparmiatori, decisioni che hanno riconosciuto il diritto dei consumatori di vedersi rimborsati il capitale e il rendimento del Bfp indicato sul titolo cartaceo, in ragione della mancata consegna, da parte di Poste, del Fia con la descrizione delle caratteristiche dell’investimento e le indicazioni circa la durata e/o scadenza dei titoli.

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