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La moglie va all’estero per un lavoro stagionale contro il parere di lui: è abbandono del tetto coniugale?

di Giulia Orsatti (avvocata)
La moglie va all’estero per un lavoro stagionale contro il parere di lui: è abbandono del tetto coniugale?

La domande di un lettore e i consigli dell'avvocato del nostro “sportello legale”

25 marzo 2024
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Mi chiamo Antonio e vi scrivo perché mia moglie ha trovato lavoro a Tenerife, alle Canarie, ma è partita contro la mia volontà, in quanto – dice – si tratta solo di un lavoro stagionale. Tutti hanno attribuito le colpe a me per averla fatta partire e hanno detto che c'è anche l'abbandono del tetto coniugale. Noi abbiamo anche un finanziamento da pagare e lei ha detto che mi aiuterà a pagarlo col suo stipendio. Come posso fare?


Il matrimonio, inteso come la comunione spirituale e materiale tra i due coniugi, è l’atto che ha per effetto la costituzione del rapporto tra gli sposi e dal quale discendono reciproci obblighi giuridici, come ad esempio l’obbligo all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla fedeltà. Nonostante la speranza di restare sempre uniti, è pur vero che, come ogni rapporto, anche il matrimonio può entrare in crisi. E la crisi coniugale, pur essendo un’eventualità drammatica, è plausibile – per non dire frequente – nella vita di coppia. La fase patologica del rapporto di coniugio alcune volte si risolve, altre invece porta all’intollerabilità della convivenza con il conseguente scioglimento del relativo vincolo, ovviamente solo all’esito dell’iter di separazione e di divorzio. Se poi la rottura del rapporto è stata determinata dalla condotta di uno dei due, il colpevole subirà conseguenze giuridiche più o meno gravi.

Nel nostro ordinamento, attribuire la colpa della rottura ad uno dei due coniugi si traduce nel cosiddetto addebito della separazione. Perché questa possa effettivamente applicarsi devono però ricorrere alcune circostanze. Restando nell’ipotesi citata dal nostro lettore, l’abbandono del tetto coniugale, quando non dipende dal comportamento dell'altro coniuge, è sicuramente uno dei motivi che permette l’addebitabilità della separazione al partner che si è allontanato, come stabilito recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 12241/2020. Abbandonare il tetto coniugale, infatti, porta con sé la chiara evidenza di una violazione dell’obbligo di coabitazione. Bisogna però intenderci necessariamente sul relativo significato. Perché si possa configurare l’abbandono del tetto coniugale, infatti, non è sufficiente qualsiasi allontanamento, ma è necessario che il coniuge abbandoni il domicilio domestico “con l’intenzione di non farvi ritorno” e, per di più, esso sarà sanzionabile solo se realizza l’effettiva violazione degli obblighi di reciproca assistenza materiale e spirituale, come prescritti dall’art. 143 del Codice Civile. Inoltre, come anticipato, la violazione portata all’esame del giudice non deve dipendere dal comportamento dell'altro coniuge. Il tribunale, per pronunciarsi in tal senso, deve valutare infatti la condotta complessiva di ciascun coniuge nel rapporto intercorso. Quindi, non sarà sufficiente fornire la prova dell’effettiva violazione di uno degli obblighi tipizzati in materia, ma dovrà essere provato anche il cosiddetto “nesso di causalità” tra la condotta e l’evento, ossia, dovrà essere provato che quel determinato comportamento, lesivo degli obblighi coniugali, ha determinato l’effettiva rottura del rapporto. Tutto quanto sopra esposto lascia desumere che l’accettazione di un lavoro stagionale all’estero, per altro con la promessa di mettere a disposizione della famiglia i relativi compensi, non sembra compatibile con la nozione di “abbandono del tetto coniugale”, né configurare – da solo – l’inadempimento di un obbligo nascente dal matrimonio. Ne consegue che tale circostanza, singolarmente intesa, non potrà essere valutata a favore dell’altro coniuge per addebitare l’eventuale futura separazione che dovesse intervenire tra i due.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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