Piombino, incidente nel parco acquatico: 18enne risarcita
La ragazza si era fratturata una mano sullo scivolo “Super Splash” di Canevaworld. Il giudice: «Il gestore non ha adempiuto integralmente all’obbligo di sicurezza»
PIOMBINO. Si è infortunata nel parco acquatico di "Canevaworld", sul lago di Garda, mentre provava lo scivolo "Super Splash". Per questo una diciassettenne piombinese dovrà essere risarcita dalla società che gestisce la struttura. Lo ha stabilito il tribunale di Livorno con una sentenza dei giorni scorsi pronunciata dal giudice Alberto Cecconi, che ha riconosciuto alla giovane un risarcimento complessivo di 33.558,55 euro, oltre interessi, per le gravi lesioni riportate nell’incidente avvenuto il 3 agosto 2021 in Veneto.
L’incidente
La ragazza, in vacanza con la famiglia, aveva deciso di provare l’attrazione denominata "Super Splash", uno scivolo acquatico di categoria "Action", caratterizzato da una pendenza molto accentuata, un’elevata velocità di discesa e un impatto finale in piscina. Dopo aver partecipato al briefing informativo del personale ed essersi attenuta alle istruzioni ricevute - in particolare l’obbligo di mantenere saldamente le maniglie del tappetino fino all’ingresso in acqua - la giovane aveva effettuato la discesa. Al momento dell’atterraggio nella piscina finale, però, aveva avvertito un dolore immediato alla mano sinistra. Il verbale di incidente redatto dallo stesso personale del parco riportava che la ragazza, pur mantenendo la posizione di sicurezza, aveva subito un trauma al polso durante l’impatto con l’acqua. Gli accertamenti ospedalieri avevano poi diagnosticato fratture spiroidi multiple al secondo, terzo e quarto metacarpo della mano sinistra.
Gli interventi chirurgici
La giovane era stata sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione delle fratture e osteosintesi con placche e viti metalliche, seguito da un lungo percorso di riabilitazione e, successivamente, da un ulteriore intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi. La consulenza medico-legale disposta dal tribunale ha accertato postumi permanenti pari al 9% di invalidità, con limitazioni funzionali, dolore residuo, parestesie e cicatrici, seppur definite "lievi", che hanno inciso anche sul piano relazionale e psicologico. Il periodo di invalidità temporanea è stato quantificato in 111 giorni, tra inabilità totale e parziale, oltre alle spese mediche sostenute e ad altre spese accessorie per trasferimenti e cure.
La responsabilità
Nel giudizio civile, la ragazza - assistita dall’avvocato Alessandro Napoleoni - aveva chiamato in causa la società che gestisce il parco acquatico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. L’azienda, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Il tribunale ha ricostruito la vicenda dando rilievo decisivo al rapporto contrattuale tra l’utente e la struttura, qualificato come contratto atipico di fruizione di un’attività ludico-ricreativa. Secondo il giudice, la giovane ha provato l’esistenza del contratto (attraverso il biglietto d’ingresso e le testimonianze), l’evento lesivo e il nesso causale tra l’utilizzo dell’attrazione e le lesioni subite. Pur in assenza di difetti progettuali o di carenze manutentive dello scivolo, emerse dall’accertamento tecnico preventivo, il tribunale ha ritenuto che la struttura non abbia dimostrato di aver adempiuto integralmente all’obbligo di sicurezza nei confronti dell’utente. In particolare, la sentenza evidenzia come la combinazione tra l’obbligo di impugnare con forza un tappetino semirigido, l’elevata velocità dell’attrazione e l’impatto finale in acqua possa determinare, anche in caso di corretto utilizzo, un rischio non adeguatamente neutralizzato o segnalato, specie per utenti giovani. Da qui l’affermazione della responsabilità contrattuale del gestore, ritenuta assorbente rispetto alle ulteriori ipotesi di responsabilità extracontrattuale (attività pericolosa, cosa in custodia, fatto illecito).
Il risarcimento e le spese
Il giudice ha liquidato i danni per un totale di 33.558,55 euro, comprensivi di danno biologico permanente, invalidità temporanea, spese mediche e altre spese documentate. Alla somma vanno aggiunti 10.768 euro di spese di lite e 3.312,18 di ulteriori spese di lite per l’accertamento tecnico preventivo: li dovrà versare sempre il rappresentante legale della società che gestisce il famoso parco acquatico di Lazise, in provincia di Verona. Non è stata invece riconosciuta una personalizzazione ulteriore del danno, ritenendo che le conseguenze patite, pur serie, rientrassero negli effetti ordinari di lesioni di tale entità.
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