Livorno, patenti mai ritirate agli ubriachi: perché l’ex viceprefetto Daveti è stato condannato
Depositata la sentenza: per l’ex viceprefetto pena di un anno e mezzo per falso. È accusato di non aver sospeso le licenze ad alcuni elbani con alcoltest positivo
LIVORNO. Non furono errori burocratici né irregolarità formali prive di conseguenze. Per il tribunale, quello emerso all’ufficio distaccato della prefettura per l’Elba, è stato un comportamento «consapevole e reiterato», che ha permesso a diverse persone sorprese ubriache al volante di continuare a guidare senza aver mai scontato la sospensione della patente. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza che un mese fa ha portato alla condanna a un anno e mezzo di reclusione per falso dell’ex viceprefetto Giovanni Daveti – livornese di 74 anni – e, a un anno e due mesi, dell’avvocato cinquantanovenne portoferraiese Alessandro Moretti. Entrambi sono stati scagionati dall’abuso d’ufficio, in quanto il reato è stato abrogato dal Governo.
Le assoluzioni
Il legale elbano, per un altro capo di imputazione, è stato assolto. Per lui, inoltre, pena sospesa, con la non menzione nel casellario giudiziale. Assolti gli altri imputati: erano il trentenne di Porto Azzurro Lorenzo Bertelli («per la particolare tenuità del fatto»), il trentaquattrenne venezuelano, residente a Portoferraio, Jean Carlos Miramare Espinoza e la tedesca, che vive a Capoliveri, Sabrina Annett Plones, di 44 anni, entrambi «perché il fatto non costituisce reato». Estranei al presunto sistema dei mancati ritiri delle licenze, erano chiamati in causa per aver falsamente attestato il completo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e per aver presentato la falsa attestazione all’ufficio per l’esecuzione penale esterna del tribunale.
Nel procedimento penale Daveti è stato difeso dall’avvocato Alessandro Bonasera, Moretti dai legali Francesco Campo e Fabio D’Amato, Bertelli da Gabriele Mazzei, Miramare Espinoza da Niccolò Censi e Plones da Gina Filippini. La pm titolare dell’inchiesta era Ezia Mancusi.
I casi
I giudici – il collegio era composto dal presidente del tribunale Luciano Costantini e dai colleghi Andrea Guarini e Roberta Vicari – ricostruiscono nel dettaglio la vicenda delle "patenti mai ritirate", soffermandosi su quattro casi, tutti elbani. In questi procedimenti, è quanto si evince dagli atti, le patenti non erano mai state materialmente consegnate all’autorità, ma nonostante questo sono stati redatti e sottoscritti verbali che ne attestavano le restituzioni al termine del periodo di sospensione. Un punto decisivo, secondo il collegio, è che la falsità dei verbali è stata di fatto ammessa dagli stessi imputati. Daveti e Moretti hanno riconosciuto che quei documenti non erano mai stati preceduti dal ritiro delle patenti, circostanza che rende «inoppugnabile» la natura ideologicamente falsa degli atti. Verbali che, sottolinea il tribunale, non possono essere considerati meri atti interni o provvisori, come sostenuto dalla difesa, ma pubblici. I verbali di restituzione, redatti su carta intestata della prefettura e sottoscritti dal pubblico ufficiale e dal ricevente, sono idonei a dimostrare l’avvenuto completamento della procedura prevista dal codice della strada. Proprio per questo, spiegano i giudici, non si tratta di falsi innocui o grossolani: al contrario, sono documenti capaci di produrre effetti giuridici, attestando come avvenuta una sequenza amministrativa in realtà mai verificatasi.
«Doveva procedere»
Il collegio boccia anche l’interpretazione normativa proposta da Daveti. Secondo l’ex viceprefetto, i ritardi nella trasmissione delle sentenze del tribunale avrebbero fatto venir meno il potere della prefettura di disporre il ritiro della patente, per decorso dei termini previsti dal codice della strada. Una tesi che il collegio definisce infondata. Nei casi di guida in stato di ebbrezza, chiarisce, trova applicazione l’articolo 224 del codice della strada, che impone al prefetto di procedere comunque all’accertamento della sanzione amministrativa accessoria, anche quando il reato si estingue a seguito del lavoro di pubblica utilità. In altre parole, la sospensione non poteva essere aggirata né sanata attraverso una restituzione solo formale del documento.
«Daveti consapevole»
Severo il giudizio sulla condotta dell’ex viceprefetto, già condannato a quattro anni e otto mesi per associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale e dalla Corte dei conti a risarcire lo Stato per 72.325,47 euro. Le motivazioni evidenziano come Daveti fosse consapevole dell’irregolarità degli atti e considerasse le pratiche concluse. A dimostrarlo, secondo il tribunale, c’è anche una scritta - «atti» - apposta sui verbali e attribuita alla sua grafia dalle impiegate dell’ufficio. Un’indicazione che significava archiviazione della pratica. I giudici respingono inoltre l’argomento secondo cui la redazione dei verbali sarebbe stata necessaria per evitare contenziosi e possibili condanne per l’amministrazione. Una giustificazione definita poco comprensibile e priva di fondamento.
La posizione di Moretti
Quanto a Moretti, la sentenza esclude la semplice colpa o l’affidamento in buona fede sulle indicazioni del viceprefetto. «È un avvocato esperto, che già all’epoca esercitava con continuità l’attività forense ed era anche specializzato in materia di reati del codice della strada e della normativa connessa, come dimostrato dal cospicuo numero di pratiche trattate nel suo studio aventi ad oggetto tale materia – scrive il collegio –. Egli, quindi, grazie alla sua formazione era in grado di interpretare in autonomia la normativa, di individuare da solo orientamenti giurisprudenziali e anche di poter contraddire Daveti e le tesi da lui propugnate».
«Un ingiusto vantaggio»
Infine, il collegio chiarisce perché non può parlarsi di falso grossolano. Anche se in alcuni verbali mancavano dati come il numero della patente o l’autorità che l’aveva rilasciata, l’insieme degli elementi formali – intestazione, contenuto e firme – rendeva gli atti credibili e idonei a trarre in inganno chiunque li esaminasse. In conclusione la condotta degli imputati ha procurato agli automobilisti un ingiusto vantaggio: quello di risultare formalmente in regola e di continuare a guidare, pur senza aver mai scontato realmente la sospensione della patente.
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